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Comunicazione della contestazione disciplinare al lavoratore con presunzione di conoscenza

/ REDAZIONE

Mercoledì, 7 agosto 2024

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Con l’ordinanza n. 22004 del 5 agosto 2024 la Cassazione, nell’ambito di un ricorso avanzato da un lavoratore, che aveva impugnato il licenziamento disciplinare intimato dal datore di lavoro, ha avuto modo di specificare quali norme trovino applicazione in caso di comunicazione al prestatore di lavoro, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, della contestazione disciplinare di cui all’art. 7 della L. 300/1970.

In particolare, la Corte ha statuito che, per giurisprudenza consolidata, in tale ipotesi trova applicazione la presunzione legale di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. e non quanto previsto dagli artt. 137 ss. c.p.c.

Dunque, la comunicazione della contestazione, nella sua qualità di atto recettizio, deve intendersi perfezionata nel momento in cui la missiva giunge all’indirizzo del destinatario, sempre che quest’ultimo non provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne avuto notizia; non opera, quindi, il meccanismo di compiuta giacenza previsto dal codice di rito.

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