Derogabili le previsioni sul patto di non concorrenza degli agenti
Con l’ordinanza n. 23331 depositata ieri, 29 agosto 2024, in materia di patto di non concorrenza in relazione al rapporto di agenzia, regolato dall’art. 1751-bis c.c., la Cassazione, nel riprendere quanto già sostenuto in materia (cfr. Cass. n. 12127/2015), ha ricordato che la naturale onerosità del predetto patto non è inderogabile, non essendo presidiata da una sanzione di nullità espressa, né diretta alla tutela di un interesse pubblico generale.
Con la citata pronuncia del 2015, era stato in particolare affermato che per l’art. 1751-bis comma 2 c.c., inserito dall’art. 23 comma 1 della L. 422/2000, la corresponsione di un’indennità all’agente commerciale non è prevista a pena di nullità del patto di non concorrenza post contrattuale e che “anche per la nuova disciplina l’agente, d’intesa con la preponente, può espressamente stabilire che all’obbligo assunto non sia correlato un corrispettivo, atteso che la non specifica valorizzazione economica dell’impegno può giustificarsi come conveniente nel contesto dell’intero rapporto di agenzia”.
I giudici di legittimità, con l’ordinanza di ieri, hanno quindi statuito che le parti del rapporto di agenzia possono derogare anche alle modalità di liquidazione e di pagamento della relativa indennità.
Risulta allora valida la clausola contrattuale con cui si preveda la liquidazione anticipata di un’indennità di natura provvigionale, in deroga a quanto disposto dalla legge.
La Suprema Corte ha così confermato la sentenza della Corte di Appello, la quale aveva ritenuto infondata la tesi dell’agente secondo cui l’indennità per il patto di non concorrenza post contrattuale doveva essere corrisposta separatamente dalle provvigioni e al termine del rapporto di agenzia.
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