Cessione del credito IVA al consolidato con due visti di conformità
Per la compensazione, il visto va apposto sia sulla dichiarazione annuale IVA delle consolidate/cedenti, sia sul modello CNM della consolidante
Con la risposta n. 190, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trasferimento del credito IVA al consolidato fiscale nazionale e sulle modalità di apposizione del visto di conformità ai fini dell’utilizzo in compensazione del medesimo.
Secondo quanto previsto dall’art. 7 comma 1 lett. b) del DM 1° marzo 2018, ciascun soggetto aderente alla tassazione di gruppo può cedere, ai fini della compensazione con l’IRES della fiscal unit, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
In costanza di consolidato fiscale ex art. 117 del TUIR, dunque, le società partecipanti possono trasferire alla consolidante crediti d’imposta per un ammontare non superiore all’IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, ...