Tempo sino al 29 gennaio per ravvedere le violazioni degli intermediari
Secondo la prassi anche per loro c’è lo sbarramento temporale dei 90 giorni
L’art. 7-bis del DLgs. 241/97 punisce con una sanzione da 516 a 5.164 euro l’omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni ad opera degli intermediari abilitati ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPR 322/98.
Trattasi di violazioni proprie degli intermediari abilitati, indipendenti dalle sanzioni in tema di omessa dichiarazione che vengono irrogate ai contribuenti. Il DLgs. 87/2024, di riforma delle sanzioni amministrative tributarie, non ha modificato il richiamato art. 7-bis, così come le altre norme di natura sanzionatoria contenute nel DLgs. 241/97.
Ad avviso della prassi il ravvedimento operoso è soggetto al limite temporale dei 90 giorni ex art. 13 comma 1 lettera c) del DLgs. 472/97, trattandosi nei fatti di omessa dichiarazione (circ. Agenzia delle Entrate