Valido il ricorso notificato per posta anziché con PEC
Per la Cassazione se il resistente si costituisce lo scopo della notifica è raggiunto
Il ricorso tributario non può essere dichiarato inammissibile se notificato tramite servizio postale e non in via telematica.
Ove la controparte si sia costituita in giudizio svolgendo le sue difese, la notificazione ha raggiunto il suo scopo e trova applicazione la sanatoria della nullità ex art. 156 comma 3 c.p.c. escludendo che rientri nel regime dell’inesistenza.
Questo è in sintesi il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 585 depositata ieri, 10 gennaio 2025, a fronte di un ricorso notificato a mezzo posta quando il processo tributario telematico era in vigore.
Emerge dalla sentenza che il ricorrente notificava il ricorso a mezzo raccomandata a/r, e non con la modalità telematica (PEC), in data 14 ottobre 2019, ovvero quando il processo tributario telematico ...