Contributi repertoriali dei notai deducibili dal reddito professionale
Confermata la deducibilità dalla base imponibile IRAP: ai fini IRPEF, infatti, non sono spese deducibili dal reddito complessivo
Con l’ordinanza n. 1690, depositata ieri, la Cassazione, consolidando il proprio orientamento, ha ribadito che i contributi repertoriali versati da uno studio associato di notai alla Cassa previdenziale di categoria sono deducibili dalla base imponibile IRAP.
Tale deducibilità discende dalla circostanza che i componenti negativi in esame sono deducibili dal reddito professionale (ex art. 54 comma 1 del TUIR) e non da quello complessivo del contribuente (ex art. 10 comma 1 lett. e) del TUIR).
Ciò in quanto, nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, anche le spese che rappresentano un’immediata derivazione del reddito prodotto (e non solo quelle necessarie per la produzione del reddito) costituiscono un costo inerente l’esercizio dell’arte o della professione
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