Esigenze dei permessi per allattamento con precedenza su quelle di servizio
Tali permessi sono fruibili nel primo anno di vita del bambino
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4411/2024, ha esaminato il caso di una lavoratrice alla quale il datore di lavoro aveva negato la fruizione dei c.d. permessi per allattamento di cui all’art. 39 del DLgs. 151/2001 in una determinata fascia oraria per esigenze di servizio.
I riposi in questione sono quelli volti a favorire la conciliazione tra la vita professionale e quella familiare; il legislatore ha infatti disposto il diritto della lavoratrice madre o del lavoratore padre, nei casi indicati dall’art. 40 del DLgs. 151/2001, di fruire, durante il primo anno di vita del bambino, di due ore di permesso (due riposi di un’ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata) se l’orario di lavoro è pari o superiore a sei ore, e a un’ora di permesso nel caso
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