Tassate le riclassificazioni di strumenti finanziari
Chiariti dal DLgs. 192/2024 gli effetti fiscali derivanti dalla riclassificazione operata dagli IAS adopter nelle sole ipotesi previste dal principio IFRS 9
Per i soggetti IAS adopter la distinzione tra immobilizzazioni finanziarie e titoli del circolante è prevista dall’art. 85 comma 3-bis del TUIR in base al quale, ai fini fiscali, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione. Pertanto, tutto ciò che non è trading è classificato quale immobilizzazione.
Il criterio enunciato dal predetto art. 85 va tuttavia coordinato con l’art. 2 comma 1 del decreto IFRS 9 (DM 10 gennaio 2018) che stabilisce: “Si considerano detenute per la negoziazione, ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 85 del TUIR, le attività finanziarie che rispettano la definizione di possedute per la negoziazione di cui alle lettere a) e b) dell’Appendice A dell’IFRS 9 e che sono
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41