Nella liquidazione giudiziale ex soci coobbligati a liberare il capitale
Il giudice delegato può attivare la procedura monitoria per il versamento del residuo sottoscritto
Alla costituzione di una società di capitali con più soci, i sottoscrittori del capitale devono versare almeno il 25% dei conferimenti, mentre il restante 75% può essere erogato successivamente e, in assenza di un termine per l’adempimento, l’organo amministrativo può chiedere di provvedere in qualsiasi momento.
Se interviene la liquidazione giudiziale della società senza che il capitale sociale sia stato integralmente liberato, il giudice delegato, su proposta del curatore, può “ingiungere con decreto ai soci e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento” (art. 260 del DLgs 14/2019 - CCII).
In caso di cessione sussiste, quindi, alla data di apertura della liquidazione ...
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