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Gli emolumenti ai medici di assistenza primaria ad attività oraria sono redditi di lavoro autonomo

/ REDAZIONE

Giovedì, 13 marzo 2025

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Con la risposta a interpello n. 73 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime fiscale applicabile ai compensi percepiti dai medici di continuità assistenziale, i quali sono ora denominati “medici di assistenza primaria ad attività oraria”.

L’Agenzia ha rilevato che, dall’analisi degli accordi collettivi nazionali dei medici di medicina generale n. 71/CSR del 28 aprile 2022 e n. 51/CSR del 4 aprile 2024, emerge l’effettiva attuazione del “ruolo unico di assistenza primaria”, nonché la precisazione secondo cui “il medico di medicina generale esercita un’attività libero-professionale”. Tale qualifica, per l’Agenzia, deve intendersi riferita sia ai medici che ricoprono incarichi di assistenza primaria a ciclo di scelta che ai medici di assistenza primaria ad attività oraria perché “gli stessi sono confluiti giuridicamente nel Ruolo Unico di Assistenza Primaria”.

L’Agenzia ha concluso che gli emolumenti corrisposti dalle ASL ai medici del ruolo unico di assistenza primaria per lo svolgimento di incarichi ad attività oraria siano da inquadrare, analogamente a quanto ritenuto per i compensi spettanti per lo svolgimento di incarichi a ciclo di scelta, fra i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 del TUIR. Nella risposta sono richiamati i precedenti dell’Agenzia, secondo cui il reddito derivante dell’esercizio della professione medica, qualunque sia la prestazione effettuata (inclusa l’attività di sostituto medico in continuità assistenziale a tempo determinato, provvisorio e di sostituzione), si configura come reddito di lavoro autonomo (circ. n. 9/2019 e risposta n. 414/2020).

Erano stati invece esclusi dal perimetro applicativo dell’art. 53 del TUIR gli emolumenti corrisposti nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, come quelli relativi alle attività di continuità assistenziale svolta da medici titolari di incarico a tempo indeterminato (R.M. n. 14/99 e circ. n. 9/2019, § 2.3.2).

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