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Percepiscono redditi di lavoro autonomo i medici sostituti in continuità assistenziale

/ REDAZIONE

Sabato, 26 settembre 2020

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Con la risposta n. 414 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i compensi percepiti per l’attività di medico sostituto di continuità assistenziale, con incarico a tempo determinato, provvisorio e di sostituzione, sono imponibili quali redditi di lavoro autonomo professionale.

Viene così ribadita la posizione espressa dalla recente risoluzione n. 41/2020, nella quale si legge come il rapporto lavorativo che si instaura tra l’Azienda sanitaria e il medico sostituto per l’espletamento dell’attività di continuità assistenziale non assuma le caratteristiche tipiche del lavoro subordinato, trattandosi di incarico contenuto entro predefiniti limiti di tempo e assegnato, nel rispetto di specifiche graduatorie, a soggetti iscritti ad Albo professionale nel possesso dell’attestato di formazione in medicina generale o titolo equipollente.
Sulla base di tali elementi, è stato quindi rilevato che la tipologia di rapporto instaurato tra l’Azienda e il medico sostituto è inquadrabile, dal punto di vista fiscale, nell’ambito del lavoro autonomo.

Ciò posto, la natura abituale oppure occasionale dell’attività ne determinerà la riconduzione nell’ambito del reddito di lavoro autonomo professionale (ex art. 53 comma 1 del TUIR) oppure occasionale (ex art. 67 comma 1 lett. l) del TUIR). La circostanza che, per svolgere l’attività in oggetto, sia richiesta l’iscrizione all’Albo dei medici è, ad avviso dell’Agenzia, dirimente ai fini della qualificazione dei relativi emolumenti quale reddito di lavoro autonomo professionale.
Infatti, si tratta di evenienza indicativa della volontà del professionista di porre in essere una pluralità di atti coordinati e finalizzati all’esercizio della professione (in tal senso, già ris. n. 88/2015).

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