Ridefinita la prestazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro
Con il DM 11 giugno 2020, il Ministero del Lavoro ha provveduto a ridefinire gli importi delle prestazioni erogate dal Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, istituito dall’art. 1 comma 1187 della L. 296/2006, così come modificato dall’art. 2 comma 534 della L. 244/2007.
Si ricorda che lo scopo del Fondo è quello di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al DPR 1124/1965.
Con il DM 19 novembre 2008 del Ministero del Lavoro sono state definite le tipologie di benefici, i requisiti e le modalità di accesso al Fondo in argomento.
In particolare, l’art. 1 comma 1 prevede che il Fondo eroghi una prestazione una tantum al nucleo dei familiari superstiti dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro. Inoltre, detta prestazione non è soggetta a rivalsa e non limita l’ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari del lavoratore.
Tornando al DM 11 giugno 2020, l’importo della prestazione sopra descritta varia tenendo conto della numerosità del nucleo familiare, in altre parole: un superstite, 4.000 euro; due superstiti, 8.000 euro; tre superstiti, 12.000 euro; più di tre superstiti, 15.500 euro.
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