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Non imponibile lo sconto sull’acquisto on line del dipendente in convenzione

/ REDAZIONE

Sabato, 26 settembre 2020

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L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 57 di ieri, si è occupata del caso di una società di prestazione di servizi per società e-commerce, il cui capitale sociale è interamente posseduto dalla società di e-commerce Beta, che ha riconosciuto ai propri dipendenti uno sconto del 40% sui prodotti direttamente acquistati sulla piattaforma web di Beta, per un importo massimo di spesa per dipendente di 1.080 euro annui. La percentuale di sconto viene concessa in ragione di una specifica convenzione.

Il quesito riguardava il trattamento fiscale applicabile, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, a questa forma di scontistica concessa.

In merito l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che in base all’art. 9 comma 3 del TUIR, che fa espresso riferimento agli “sconti d’uso”, la risoluzione del 29 marzo 2010 n. 26 ha, tra l’altro, precisato che per i beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai dipendenti, il loro valore normale di riferimento possa essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore
pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l’eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro.

Successivamente, la circolare 15 giugno 2016 n. 28, nel richiamare la citata risoluzione n. 26/2010, ha ribadito che il valore normale può essere costituito anche dal prezzo scontato, praticato dal fornitore sulla base di apposite convenzioni stipulate dal datore di lavoro.

L’Agenzia conclude dunque ritenendo che i chiarimenti forniti possano trovare applicazione al caso esaminato: non si genera materia fiscalmente imponibile dal momento che il valore normale dei beni acquistati dai dipendenti è pari a quanto corrisposto da questi ultimi.

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