Addizionale IRES temporanea dell’8,5% legittima anche per le SGR
Con la sentenza n. 34, depositata ieri, la Corte Costituzionale ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’addizionale IRES dell’8,5% per banche e assicurazioni, prevista, per il solo 2013, dall’art. 2 comma 2 del DL 133/2013 (conv. L. 5/2014). Nello stesso senso, la Consulta si era già pronunciata con la precedente sentenza n. 288/2019.
Si ricorda che, oltre agli istituti di credito, rientravano nell’ambito applicativo del prelievo:
- le società di gestione comune dei fondi di investimento mobiliare;
- le capogruppo di gruppi bancari;
- le società di intermediazione mobiliare (SIM);
- i soggetti esercenti attività di intermediazione finanziaria;
- gli istituti di moneta elettronica;
- gli istituti di pagamento.
L’addizionale risultava, inoltre, applicabile alle società finanziarie di cui all’art. 59 comma 1 lett. b) del TUB (si tratta, ad esempio, delle società esercenti attività di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d’Italia in conformità alle delibere del CICR: cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 15/2014).
L’addizionale IRES non si applicava, invece, alle c.d. holding industriali (circ. informativa n. 1/2014 del Consorzio studi e ricerche fiscali del gruppo Intesa Sanpaolo).
Tra l’altro, la Consulta ha affermato che l’appartenenza delle SGR al mercato finanziario (con conseguente assoggettamento dell’attività da esse svolte al controllo, nell’ambito delle rispettive competenze, della Banca d’Italia e della Consob) può rappresentare, in ipotesi circoscritte temporalmente e dettate da una crisi economica generale (come quelle che avevano giustificato l’introduzione dell’addizionale in commento), un non irragionevole e non arbitrario indice di capacità contributiva, anche alla luce dei principi di uguaglianza tributaria e di solidarietà (in senso conforme, Cass. nn. 28211/2023 e 13343/2023).
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