Per il Garante privacy e-fattura sulle prestazioni sanitarie possibile dal 2026
Nella newsletter pubblicata ieri sul proprio sito, il Garante della privacy ha risposto ad alcuni quesiti che gli sono stati rivolti da operatori che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti dei loro pazienti.
L’Autorità, richiamando il proprio parere del 7 dicembre 2023, rilasciato nei confronti del MEF in relazione a due schemi di decreti concernenti le modalità di utilizzo dei dati fiscali delle fatture e dei corrispettivi, trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria, ha affermato che il “nuovo sistema di fatturazione elettronica per i professionisti sanitari, che andrà a regime dal 1° gennaio 2026, è in linea con la normativa in materia di protezione dei dati personali”. Il Garante, nel parere citato, aveva, infatti, ritenuto che lo schema di decreto sull’utilizzo dei dati fiscali delle fatture individuasse “misure appropriate” per tutelare i dati sanitari dei pazienti.
In base a detto schema, l’Agenzia delle Entrate “potrà acquisire i soli dati effettivamente indispensabili ai fini fiscali, mentre saranno esclusi i dati relativi alla salute degli interessati (descrizione della prestazione e codice fiscale dell’assistito)”.
La normativa vigente (art. 10-bis del DL 119/2018 e art. 9-bis del DL 135/2018) prevede che il divieto di fatturazione elettronica resti in vigore fino al 31 dicembre 2025.
Va sottolineato, tuttavia, che lo schema di DLgs. correttivo in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie sottoposto all’esame preliminare del Consiglio dei Ministri il 13 marzo scorso, dovrebbe prevedere il divieto permanente di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie B2C (si veda “Verso il divieto di e-fattura a regime per le prestazioni sanitarie” del 14 marzo 2025).
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