Inammissibile il concordato semplificato in continuità aziendale
Il termine di presentazione della domanda ha natura decadenziale
L’imprenditore che ha avuto accesso alla composizione negoziata della crisi, alla sua chiusura, può accedere al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, ove ricorrano i presupposti richiesti (art. 25-sexies del DLgs. 14/2019).
In particolare, è necessario che le trattative si siano svolte nel rispetto dei principi di correttezza e di buona fede e, ulteriormente, che non siano percorribili le altre soluzioni di cui all’art. 23 commi 1 e 2 lett. a) e b) del DLgs. 14/2019.
In ragione delle modifiche di cui al DLgs. 136/2024 viene meno, infatti, il riferimento all’esito “non positivo” delle trattative, benché l’opzione del concordato resti comunque ancorata alla preventiva verifica di non praticabilità delle altre possibilità.
Resta ferma, invece, ...
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