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Se il contribuente ci ripensa e non definisce la lite, non occorre riassumere il processo

In caso di omesso deposito della domanda di definizione e del modello F24, c’è una sospensione ex lege

/ Alfio CISSELLO

Sabato, 10 maggio 2025

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In tema di definizione delle liti pendenti ex L. 197/2022, l’art. 1 comma 197 della medesima legge prevede: “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”.

Se, successivamente alla richiesta del contribuente, non avviene la definizione (quindi se il modello F24 inerente al pagamento della prima rata o di tutte le somme unitamente alla domanda di definizione non sono depositati) il processo prosegue d’ufficio, trattandosi di una speciale forma di sospensione ex lege.
Non si può sostenere che, vertendosi in caso di processo sospeso, il contribuente lo debba formalmente riassumere pena la sua estinzione.
Questa è la conclusione a cui è pervenuta la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 12255 depositata ieri.

Il caso riguardava l’art. 11 comma 8 del DL 50/2017, formulato in maniera pressoché identica al successivo art. 6 comma 10 del DL 119/2018 e al più recente art. 1 comma 197 della L. 197/2022.
La fattispecie è tutto sommato semplice.
Nel momento in cui il processo tributario viene sospeso, da quando cessa la causa di sospensione la parte che ne ha interesse deve provvedere a riassumerlo entro sei mesi (art. 43 del DLgs. 546/92) pena la sua estinzione per inattività delle parti (art. 45 del DLgs. 546/92).

Se la riassunzione non avviene o avviene tardi, gli effetti dell’estinzione sono o la definitività dell’atto impugnato (se il processo pende in primo grado o in sede di rinvio) oppure il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (se il processo pende in appello).
Si tratta di effetti all’evidenza molto dirompenti, non solo per il contribuente ma anche per la parte pubblica rimasta soccombente in primo grado.
Tuttavia, nello specifico caso della definizione delle liti si tratta di una sospensione ex lege di natura eccezionale e, per come è formulata la norma, la Cassazione ha ritenuto insussistente l’onere di riassunzione, con infondatezza della tesi dell’estinzione.

Rigettata la tesi dell’estinzione del processo per mancata riassunzione

Bisogna, per completezza, rammentare che se entro i termini di legge il modello F24 inerente al pagamento della prima rata o di tutte le somme e la domanda di definizione fossero stati depositati:
- nel caso della definizione ex DL 50/2017 o DL 119/2018, il processo sarebbe stato sospeso sino al 31 dicembre 2018 o sino al 31 dicembre 2020; entro tale termine avrebbe potuto essere presentata istanza di trattazione la cui opportunità era da contestualizzare, considerato che la sua mancanza poteva in certe situazioni condurre all’estinzione (l’impugnazione del diniego di definizione valeva come istanza di trattazione);
- nel caso della definizione ex L. 197/2022 il processo veniva subito dichiarato estinto, senza una ulteriore sospensione; poi, in caso di successivo diniego di definizione, in sede di ricorso contro lo stesso la parte poteva chiedere la revocazione dell’estinzione ormai dichiarata.

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