Se il contribuente ci ripensa e non definisce la lite, non occorre riassumere il processo
In caso di omesso deposito della domanda di definizione e del modello F24, c’è una sospensione ex lege
In tema di definizione delle liti pendenti ex L. 197/2022, l’art. 1 comma 197 della medesima legge prevede: “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”.
Se, successivamente alla richiesta del contribuente, non avviene la definizione (quindi se il modello F24 inerente al pagamento della prima rata o di tutte le somme unitamente alla domanda di definizione ...
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