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Martedì, 17 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

INAIL al ricalcolo delle sanzioni civili da ispezione e secondo provvedimento

Sono state ultimate le innovazioni procedurali connesse all’applicazione del nuovo regime previsto dalla L. 56/2024

/ Fabrizio VAZIO

Martedì, 17 giugno 2025

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Si ricorda che la L. 56/2024 ha grandemente rivoluzionato la disciplina delle sanzioni civili.
In particolare, essa ha previsto che per le situazioni debitorie rilevate in sede di verifica ispettiva, a seconda che l’ammontare del mancato o ritardato pagamento di contributi o premi sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie oppure sia connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, si applicano, rispettivamente, le sanzioni civili per omissione o quelle per evasione, ridotte del 50%, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione.

A fini INAIL, l’applicazione della normativa risulta particolarmente complessa poiché la peculiarità dell’Istituto si sostanzia nella circostanza per cui, nel caso di verbale ispettivo, gli importi non vengono indicati nell’atto redatto dai funzionari di vigilanza ma occorre un provvedimento amministrativo di liquidazione. A ciò si aggiunge la circostanza per cui le sanzioni civili vanno ora fino alla data del pagamento e quindi, evidentemente, ad una data posteriore al verbale ma anche allo stesso provvedimento amministrativo di liquidazione. In conseguenza di ciò, nel caso di verbali ispettivi INAIL, le sanzioni vengono richieste con un doppio provvedimento:
- con il primo vengono indicate e richieste le sanzioni fino al termine del periodo di osservazione del verbale ispettivo che generalmente va fino alla data di conclusione degli accertamenti. Si tenga presente che l’Istituto ha ora abbandonato la tesi secondo la quale il primo accesso interrompeva la prescrizione, in forza di quanto previsto dalla circolare INAIL n. 26/2025;
- con il secondo viene calcolata l’integrazione delle sanzioni civili per evasione, precedentemente comunicate con l’originario provvedimento di assicurazione o variazione, in relazione alla data effettiva del pagamento.

L’INAIL provvede, quindi, al ricalcolo fino alla suddetta data al netto della sanzione già calcolata con il precedente certificato di assicurazione o variazione.

In questi giorni l’Istituto ha rilasciato alle sedi territoriali il secondo provvedimento che, pertanto, verrà inviato alle aziende che già hanno effettuato il pagamento dei verbali in vigenza della L. 56/2024. È da notare che il secondo provvedimento non si limita a richiedere le sanzioni per il periodo successivo all’accertamento e fino al pagamento, la cui lunghezza dipende essenzialmente dall’arco temporale in cui l’Istituto ha liquidato il verbale, ma verifica l’applicabilità del regime agevolativo previsto dalla L. 56/2024. In altre parole, ove il datore di lavoro abbia superato il limite temporale per il pagamento ridotto al 50% previsto nella norma ed indicato nel primo provvedimento, il secondo atto dell’Istituto ricalcola anche le sanzioni precedentemente versate nella forma ordinaria.

Il secondo provvedimento reca un dettagliato calcolo degli importi e una approfondita spiegazione circa il metodo di computo delle sanzioni civili indicando altresì che a seguito del pagamento effettuato relativamente ai premi evidenziati nel prospetto allegato al provvedimento sono state ricalcolate le relative sanzioni civili alla data effettiva di pagamento. Il secondo provvedimento indica quindi l’importo delle sanzioni civili dovute a titolo di integrazione di quelle già versate. Poiché, ovviamente, il secondo provvedimento copre il periodo tra la fine della verifica ispettiva e il pagamento, che può essere effettuato solo dopo la liquidazione del verbale da parte degli uffici amministrativi, l’attività di liquidazione, con la relativa notifica dei provvedimenti contenenti la data di scadenza dei pagamenti, avrà un particolare impulso da parte delle sedi INAIL.

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