Esenzione IVA al bivio per le residenze sanitarie assistenziali
Le prestazioni rese possono avere natura sanitaria o di alloggio a persone meritevoli di tutela
Le fattispecie di esenzione IVA previste dall’art. 10 comma 1 n. 19 e 21 del DPR 633/72 si differenziano per la diversa prestazione “essenziale” resa nelle strutture considerate. Nel primo caso si tratta, principalmente, di una prestazione sanitaria e di cura mentre, nel secondo, dell’alloggio a favore di persone meritevoli di particolare protezione e tutela e, solo eventualmente, consiste in altre attività di assistenza e cura.
La distinzione deve essere operata tramite un’indagine svolta, in concreto, sulle prestazioni rese dalla struttura interessata e non sulla base di dati normativi e formali che definiscono quest’ultima.
È quanto sancito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 14178/2025, con riguardo a un diniego di rimborso del credito IVA
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