ACCEDI
Martedì, 17 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

La super deduzione nuove assunzioni per i professionisti va nel rigo RE11

Le istruzioni al modello REDDITI 2025 prevedono l’indicazione separata della maggiorazione del 20% e del 30%

/ Pamela ALBERTI

Martedì, 17 giugno 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

La super deduzione per nuove assunzioni di cui all’art. 4 del DLgs. 216/2023, in presenza delle condizioni richieste, è riconosciuta, oltre che ai titolari di reddito d’impresa, anche agli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo, anche in forma associata, che determinano il reddito ai sensi degli artt. 54 -54-septies del TUIR.
L’agevolazione riferita al periodo d’imposta 2024 va quindi indicata nel quadro RE del modello REDDITI 2025.

In linea di massima, a norma dell’art. 4 comma 1 del DLgs. 216/2023, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.
L’agevolazione sale al 30% in caso di assunzione di lavoratori meritevoli di maggior tutela indicati nell’Allegato 1 al DLgs. 216/2023.

Per quanto previsto dalla disposizione agevolativa, si tratta di una extra deduzione pari al 20% (o 30% in determinati casi) del costo riferibile all’incremento dell’occupazione, che si aggiunge a quella dell’onere ordinariamente dedotto.

Le istruzioni per la compilazione del modello REDDITI PF 2025 prevedono una separata indicazione nel rigo RE11 dell’agevolazione.
In particolare, secondo le istruzioni, nel rigo RE11, colonna 3, vanno indicati:
- l’ammontare della maggiorazione del 20% del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del DLgs. 216/2023 (art. 5 comma 2 del DM 25 giugno 2024); tale importo va indicato anche in colonna 1. L’agevolazione si applica anche per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (art. 1 comma 399 della L. 207/2024);
- l’ammontare della maggiorazione del 30% del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle categorie meritevoli di maggiore tutela, individuate nell’Allegato 1 al DLgs. 216/2023 (art. 5 comma 3 del DM 25 giugno 2024); tale importo va indicato anche in colonna 2. L’agevolazione si applica anche per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (art. 1 comma 399 della L. 207/2024).

Pertanto, la super deduzione va espressamente indicata al rigo RE11, distinguendo tra:
- la maggiorazione del 20%, che va indicata nella colonna 1;
- la maggiorazione del 30%, prevista in caso di assunzione di lavoratori meritevoli di maggior tutela, che va indicata nella colonna 2.

La super deduzione per nuove assunzioni dovrà essere riportata poi anche nella colonna 3 del rigo RE11, unitamente alle spese per prestazioni di lavoro ordinariamente dedotte.
Le istruzioni alla citata colonna 3 richiedono infatti anche l’indicazione, in relazione ai lavoratori dipendenti e assimilati:
- dell’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali (compresi i contributi versati alla gestione separata dell’INPS) a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali;
- delle quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d’imposta, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l’ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- dei premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell’anno.

Con particolare riferimento alla determinazione dell’agevolazione per i soggetti esercenti arti e professioni, si rileva che, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 1/2025 (§ 3), ai fini della determinazione del costo agevolato rilevante, tali soggetti sono tenuti a identificare gli oneri sostenuti aventi le caratteristiche corrispondenti a quelli contenuti nella voce B.9) di Conto economico ex art. 2425 del codice civile.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per gli esercenti arti e professioni l’imputazione dei costi del personale segue il criterio di cassa, salve le espresse deroghe previste (ad esempio, il TFR di cui all’art. 2120 c.c., che è deducibile per la quota maturata nel periodo d’imposta).

TORNA SU