Nei gruppi la postergazione vale anche per il finanziamento discendente
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 18599 depositata ieri, ha stabilito che, ai sensi degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., devono considerarsi postergati anche i finanziamenti effettuati, nell’ambito dell’attività di direzione e coordinamento infragruppo, da parte della società controllante in favore della società controllata tramite l’intermediazione di altra società controllante la società finanziata e a sua volta controllata dalla società finanziatrice (c.d. finanziamento discendente).
Ai sensi dell’art. 2497-quinquies c.c., in presenza delle condizioni indicate dall’art. 2467 c.c., sono soggetti al regime della postergazione anche i finanziamenti effettuati a favore di una società da chi eserciti attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti a essa sottoposti.
Già l’interpretazione letterale, quindi, rende evidente come l’ambito applicativo di tale disciplina riguardi i finanziamenti erogati da chi eserciti attività di direzione e coordinamento:
- direttamente alla società eterodiretta;
- indirettamente alla società eterodiretta per il tramite di altra società controllata (c.d. finanziamento discendente).
Diversamente ragionando, infatti, alla società che esercita l’attività di direzione e coordinamento basterebbe operare il finanziamento della società sottoposta al suo controllo per il tramite di altra società del gruppo – da essa controllata (e controllante la finanziata) – per poter concorrere con gli altri creditori nell’ambito del passivo fallimentare alla restituzione del finanziamento eludendo la finalità protettiva delle norme citate.
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