ACCEDI
Venerdì, 11 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Decontribuzione parziale e 40 euro mensili con destinatarie differenti

Le lavoratrici in regime forfetario dovrebbero poter accedere al contributo del 2025

/ Daniele SILVESTRO

Venerdì, 11 luglio 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

L’applicazione della decontribuzione parziale per le lavoratrici con figli, introdotta dall’art. 1 commi 219 – 220 della L. 207/2024, è stata rinviata al 2026 dall’art. 6 comma 1 del DL 95/2025 (DL “Omnibus”).

Per sopperire alla mancata attuazione della misura, il comma 2 prevede il riconoscimento per il solo 2025 di un contributo di integrazione al reddito di 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, esente da IRPEF e da contributi.

Considerato il dato letterale della norma, la quale prevede che la misura è stata introdotta “nelle more dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”, l’ambito applicativo sarebbe dovuto essere lo stesso della decontribuzione parziale; tuttavia non sembra essere così. Infatti, la decontribuzione parziale sarebbe stata riconosciuta nel 2025 (se non ci fosse stato il rinvio al 2026) alle:
- lavoratrici dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico);
- lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario.

Invece, il contributo di 40 euro mensili spetta per il solo 2025 alle:
- lavoratrici dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico);
- lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome (artigiane, commercianti e lavoratrici autonome agricole);
- professioniste iscritte alle casse di previdenza professionali di cui al DLgs. 509/1994 e al DLgs. 103/1996;
- lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS di cui all’art. 2 comma 26 della L. 335/1995.

Dal confronto dei due ambiti applicativi emerge immediatamente l’assenza di riferimenti ai regimi contabili e, in particolare, non è più presente il riferimento al regime forfetario. In sostanza, la decontribuzione parziale non troverebbe applicazione nei confronti delle lavoratrici autonome che hanno optato per il regime forfetario. Tale esclusione non è presente all’interno dell’art. 6 del DL 95/2025, con la conseguenza che dovrebbero poter accedere al contributo mensile di 40 euro anche le lavoratrici autonome che hanno adottato tale regime.

Ulteriori aspetti da tenere in considerazione per definire con esattezza l’ambito applicativo del contributo mensile di 40 euro riguardano le condizioni. La prima condizione riguarda il reddito, in quanto la lavoratrice deve essere titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua (per la decontribuzione parziale occorre che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua, salvo quanto disposto dal comma 220).

La seconda riguarda invece il numero dei figli. Il contributo spetta infatti alle suddette lavoratrici:
- con due figli, con il contributo che spetta fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio;
- oppure con più di due figli, ma con il contributo che spetta fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo (anche qui è presente una differenza con la decontribuzione parziale che spetta fino al 18° anno solo dal 2027).
Nel caso delle madri con più di due figli è necessario porre attenzione al rapporto con la decontribuzione totale ex art. 1 comma 180 della L. 213/2023, ancora in vigore ed operativa nel 2025 e applicabile solo alle lavoratrici con almeno tre figli e con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Sul punto, per evitare che le lavoratrici che fruiscono della decontribuzione totale accedano anche al contributo mensile, l’art. 6 del DL 95/2025 prevede infatti che il contributo non spetta se il reddito da lavoro deriva da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Nel caso in cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato inizi o finisca nel corso del 2025, la lavoratrice può accedere al contributo mensile per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Ricapitolando, fermo restando il requisito reddituale, per l’anno 2025 spetta:
- il contributo mensile per le lavoratrici con due figli, dipendenti a tempo determinato e indeterminato (escluso il lavoro domestico), autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, alle casse di previdenza professionali e alla Gestione separata INPS;
- il contributo mensile per le lavoratrici con più di due figli, dipendenti a tempo determinato (escluso il lavoro domestico), autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, alle casse di previdenza professionali e alla Gestione separata INPS;
- la decontribuzione totale ex L. 213/2023 alle lavoratrici subordinate a tempo indeterminato con 3 o più figli.

TORNA SU