Definite le misure per semplificare l’applicazione della tassonomia Ue
Il fine è ridurre gli oneri amministrativi delle imprese rafforzando la competitività e preservando gli obiettivi climatici e ambientali
La Commissione europea ha adottato il 4 luglio 2025 il regolamento delegato C/2025 4568 final, che fissa alcune misure di semplificazione del sistema Ue della tassonomia definito dal regolamento (Ue) 2020/852 e dai relativi regolamenti delegati di attuazione (si veda “Definito il quadro della tassonomia Ue per le imprese soggette alla CSRD” del 23 febbraio 2024). Il regolamento sarà portato al vaglio del Consiglio e del Parlamento europei per uno scrutinity di 4 mesi (prolungabile di 2) ai fini dell’entrata in vigore dal 1° gennaio 2026 su anno 2025, con possibilità per il 2025 di utilizzare il previgente ordinamento.
Il regolamento fa parte del 1° pacchetto di semplificazioni Omnibus presentato dalla Commissione europea il 26 febbraio scorso, composto da: una proposta di direttiva c.d. “stop-the-clock” che rinvia di due anni gli obblighi di rendicontazione e di due diligence previsti rispettivamente dalla CSRD (escluse le imprese già tenute dal 1° gennaio 2024) e dalla CSDDD, già in vigore con la direttiva (Ue) 2025/794, cui gli Stati membri devono adeguarsi entro fine 2025 (si veda “Direttiva «stop the clock» che rinvia l’applicazione della CSRD in Gazzetta Ue” del 17 aprile 2025); una proposta di direttiva “content”, attualmente in discussione a livello di Trilogo, con testo preliminare atteso in estate e prima votazione fissata a ottobre; un progetto di regolamento delegato, rimasto in consultazione per un mese fino al 25 marzo 2025, già tradottosi nell’atto in commento; una proposta di regolamento che modifica il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM); una proposta di regolamento che modifica InvestEU.
Il regolamento delegato in commento prevede la modifica sia del regolamento delegato (Ue) 2021/2178 (atto “disclosure”) quanto alla semplificazione del contenuto e presentazione delle informazioni sulla tassonomia, sia dei regolamenti delegati (Ue) 2021/2139 (atto “clima”) e 2023/2486 (atto “ambiente”) quanto alla semplificazione di alcuni criteri di vaglio tecnico per determinare se le attività economiche non causano danni significativi a taluni obiettivi ambientali (principio DNSH). L’Ue ha pubblicato apposite FAQ che sintetizzano le misure, nonché un esempio dei template semplificati (Commission to cut EU taxonomy red tape for companies – European Commission).
Le misure non indeboliscono nel loro insieme il potenziale della tassonomia, anzi la rendono uno strumento più agevole e flessibile, semplificando i template di presentazione (si riducono i data points del 64% circa per le imprese non finanziarie e dell’89% circa per le finanziarie) e introducendo soglie di materialità che esentano le imprese dalla valutazione dell’ammissibilità e allineamento agli obiettivi ambientali per le attività economiche il cui peso in termini di KPI tipici della tassonomia (Turnover, CapEx, OpEx) sia inferiore al 10%, o in ogni caso per l’intera spesa operativa quando considerata irrilevante per il modello aziendale.
È inoltre prevista, per le imprese finanziarie, la ricalibrazione dei Taxonomy-based KPI, a partire dal Green Asset Ratio (GAR).
Si ricorda che la tassonomia è uno strumento di rendicontazione che si applica alle imprese soggette alla CSRD.
Per le imprese che in base alla norma vigente (DLgs. 125/2024) sarebbero entrate nel perimetro della CSRD nel 2025 con primo ESRS report (inclusa tassonomia) nel 2026, con la citata direttiva “stop the clock” l’obbligo slitta al 2027 con primo report nel 2028.
Inoltre, qualora la proposta di direttiva “content” dovesse venire approvata, la tassonomia non sarebbe più applicabile a tutte le imprese rientranti nel (nuovo) perimetro della CSRD, ma solo a quelle con un fatturato superiore a 450 milioni di euro. Questa ulteriore limitazione comporterebbe pertanto, da un lato – allineandosi di fatto alle soglie dimensionali previste dalla CSDDD – una decisa diminuzione delle imprese soggette alla rendicontazione sulla tassonomia ma, dall’altro, la incoraggerebbe su base volontaria per tutte le altre.
Infine, non va dimenticata la stretta correlazione tra tassonomia e ESRS, in particolare quelli ambientali. È dunque evidente che anche il processo in corso di semplificazione degli ESRS (si veda “Un mese in più e sei punti da considerare per revisionare gli ESRS” del 9 luglio 2025) non potrà non influenzare l’applicazione della tassonomia e la relativa assurance. Si ricorda che dal 2024, in base alla CSRD, i KPI di cui all’art. 8 del regolamento Tassonomia rientrano nel perimetro delle informative di sostenibilità soggette ad attestazione, mentre ne erano esclusi nel previgente regime relativo alle DNF (DLgs. 254/2016).
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