L’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale non sconta l’IVA
Per la Cassazione si tratta di una somma che compensa il conduttore per la perdita subita; l’Agenzia dovrebbe rivedere la sua posizione
Quando cessa il rapporto di locazione di immobili utilizzati per esercitare attività che comportano il contatto diretto con il pubblico, il conduttore ha diritto a un’indennità per la perdita dell’avviamento, salvo che la cessazione sia dovuta a risoluzione per inadempimento, disdetta o recesso di tale soggetto oppure a procedura concorsuale. L’indennità è pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto o a 21 mensilità per le attività alberghiere (art. 34 della L. 392/78).
La giurisprudenza di legittimità ha escluso la rilevanza ai fini IVA di tale indennità, mentre la prassi amministrativa si è espressa in senso opposto, seppure in un documento ormai datato.
Nella sentenza n. 29180/2019, la Corte di Cassazione ha sancito che l’indennità in esame non rappresenta ...
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