Riconoscimento dell’IVA con LIPE omesse anche nell’induttivo puro
Il diritto alla detrazione dell’imposta può essere riconosciuto se il registro è comprensivo della liquidazione
Con il metodo accertativo c.d. induttivo puro ex artt. 39 comma 2 del DPR 600/73 e 55 del DPR 633/72, l’Agenzia delle Entrate ricostruisce il reddito complessivo del contribuente accertato con minor rigore rispetto agli accertamenti analitici o presuntivi.
Per poter fare ciò occorre che sussista almeno una delle condizioni indicate dall’art. 39 comma 2 del DPR 600/73.
Trattasi, ad esempio, del caso in cui si sia omessa la presentazione della dichiarazione o in essa sia stata omessa l’indicazione del reddito. Si rilevi, ancora, il caso di omessa tenuta della contabilità, oppure della sottrazione all’ispezione di una o più scritture contabili (rileva il rifiuto di esibizione) o della loro non disponibilità per forza maggiore, oppure, ancora, ove durante l’ispezione i verificatori ritengano inattendibile la contabilità.
A fronte di un accertamento induttivo, ai fini IVA può emergere un problema rispetto al riconoscimento dell’IVA a credito soprattutto se sono state omesse le LIPE.
L’art. 55 del DPR 633/72 riferisce che, ai fini del riconoscimento dell’IVA a credito, vanno riconosciuti “i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell’art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli artt. 27 e 33”.
Stando alla norma le due condizioni per il diritto alla detrazione devono sussistere congiuntamente (e non alternativamente).
Il pagamento dell’imposta si può evincere mediante la comparazione tra le fatture di acquisto pagate (cartacee o elettroniche nulla cambia) e l’estratto conto e/o ogni documento bancario idoneo a tale fine oltre al registro IVA.
Quanto, però, alla liquidazione periodica, l’omessa trasmissione della LIPE potrebbe anche non rilevare ai fini del diritto alla detrazione.
Si osservi che come rilevato dalla prassi (C.M. 25 gennaio 1999 n. 23), i requisiti per riconoscere la detrazione indicati nell’art. 55 del DPR 633/72 vanno considerati unitamente all’art. 5 comma 1 del DLgs. 471/97 in tema di criteri di computo per la sanzione da omessa dichiarazione.
Detta norma prevede: “Per determinare l’imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell’anno precedente del quale non è stato chiesto il rimborso, nonché le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite”.
Sicché, se i registri IVA esibiti sono comprensivi di tali liquidazioni, non vi è ragione per non riconoscere l’IVA a credito.
Infatti, le LIPE sono le comunicazioni telematiche all’Erario (art. 21-bis del DL 78/2010) dei risultati della liquidazione e non sono esse stesse la liquidazione dell’imposta.
Pertanto, pare plausibile sostenere che l’omessa presentazione della/e LIPE a fronte della produzione dei registri IVA comprensivi di tali liquidazioni non determini il disconoscimento dell’IVA a credito, anche nel caso di accertamento induttivo puro.
Sul punto non risultano, per quanto ci consta, pronunciamenti della giurisprudenza o della prassi.
Si segnala che in seno alla giurisprudenza di legittimità, si registra un diverso orientamento che si richiama ai principi comunitari, secondo cui occorre riconoscere la detrazione anche senza i requisiti menzionati, fermo il rispetto dell’art. 19 del DPR 633/72 se non è contestato che le fatture siano state pagate e che siano relative ad operazioni inerenti e realmente avvenute (Cass. 29 settembre 2020 n. 20617, che richiama sentenze della Corte europea).
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41