Ricorso straordinario per cassazione non sempre ammesso nel sovraindebitamento
Il provvedimento impugnato deve avere i caratteri della decisorietà e definitività, in quanto idoneo a incidere su diritti soggettivi
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 17481/2025, ha ribadito come, nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, il ricorso straordinario per Cassazione sia ammissibile solo quando il provvedimento impugnato rivesta i caratteri della decisorietà e definitività, in quanto idoneo a incidere su diritti soggettivi.
La ricorribilità ex art. 111 comma 7 Cost. postula la verifica che il provvedimento impugnato, diverso dalla sentenza, sia dotato degli elementi tipici dei provvedimenti giurisdizionali destinati a produrre effetti sostanziali con efficacia di giudicato e tali da incidere in modo definitivo sui diritti soggettivi delle parti (Cass. nn. 24068/2019 e 11524/2020).
Il carattere della decisorietà ha natura strutturale, in quanto attiene al contenuto del provvedimento, ed esprime l’idoneità al giudicato sostanziale, ex art. 2909 c.c., della pronuncia resa in sede contenziosa su diritti soggettivi (Cass. SS.UU. n. 27073/2016), nel contraddittorio delle parti (Cass. n. 211/2019), tramite la correlazione di una posizione di diritto soggettivo a una potestas iudicandi priva di discrezionalità (Cass. n. 28013/2022).
La definitività, invece, ha natura funzionale, poiché riguarda la disciplina del provvedimento di cui esprime l’attitudine al giudicato formale, nell’accezione di non esperibilità di ulteriori rimedi impugnatori, di irrevocabilità e immodificabilità del provvedimento da parte del giudice che l’ha emesso (Cass. nn. 17636/2003 e 28013/2022) e di riproponibilità della domanda a opera della parte interessata (Cass. nn. 17836/2019 e 26567/2020).
Tale carattere di definitività può altresì configurarsi rebus sic stantibus, c.d. giudicato allo stato degli atti (Cass. n. 32359/2018).
Con riguardo alla procedura di concordato preventivo, la giurisprudenza ha affermato che il decreto con cui il tribunale dichiara l’inammissibilità della proposta ex art. 162 comma 2 del RD 267/42, o revoca l’ammissione alla procedura ex art. 173 del RD 267/42, senza dichiarazione di fallimento, non è impugnabile con ricorso ex art. 111 comma 7 Cost., non avendo carattere decisorio. Tale decreto, infatti, non statuendo in contraddittorio su diritti soggettivi, non è idoneo al giudicato (Cass. SS.UU. n. 27073/2016; Cass. n. 211/2019).
Queste conclusioni possono considerarsi valide anche per le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 e oggi regolata dal DLgs. 14/2019, pertanto il ricorso per Cassazione è ammissibile solo quando il provvedimento abbia natura decisoria e definitiva e incida sui diritti soggettivi.
In particolare, tali caratteri sono rinvenibili nei provvedimenti a contenuto omologatorio, come nelle ipotesi di: accoglimento del reclamo contro il rigetto della proposta di accordo di composizione della crisi (Cass. n. 35976/2022); rigetto del reclamo contro l’omologazione dell’accordo di composizione o del piano del consumatore (Cass. n. 30948/2021); accoglimento del reclamo contro l’omologazione del piano del consumatore (Cass. n. 10095/2019) o dell’accordo di composizione della crisi (Cass. n. 22797/2023); rigetto del reclamo contro il diniego di omologa del piano del consumatore (Cass. nn. 28013/2022, 4451/2018 e 17391/2020).
Questi caratteri non si ravvisano, invece, nel provvedimento di rigetto del reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità della proposta di accordo di composizione della crisi (Cass. nn. 27301/2022 e 4500/2018), né nel decreto del tribunale che dichiara la proposta inammissibile, in relazione al quale non è prevista alcuna forma di impugnazione (Cass. n. 30534/2018), stante la possibilità di riproporre la domanda, anche prima del termine quinquennale di cui all’art. 7 comma 2 lett. b) della L. 3/2012, applicabile solo qualora il debitore abbia già beneficiato degli effetti di una procedura della medesima natura.
In tal senso si pone anche la recente giurisprudenza, secondo la quale, in tema di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ove la proposta sia dichiarata inammissibile, il provvedimento del giudice non ha natura decisoria, poiché non decide su diritti contrapposti, e non è ricorribile in Cassazione ex art. 111 Cost.
Diversamente, sono ricorribili i provvedimenti resi in sede di reclamo avverso l’omologazione della proposta o il suo diniego, posto che integrano una decisione su diritti soggettivi contrapposti, resa nel contraddittorio delle parti e suscettibili di una stabilizzazione equipollente a un giudicato allo stato degli atti (Cass. n. 30529/2024).
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