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FISCO

«Quick fixes» per il regime IOSS in attesa della riforma doganale

Possibili tre vie per l’assolvimento dell’IVA in dogana

/ Simonetta LA GRUTTA

Martedì, 26 agosto 2025

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Con la direttiva Ue 2025/1539 del 18 luglio 2025 il legislatore unionale ha inteso attuare delle prime misure per far convergere gli operatori economici verso l’adozione del regime IOSS (Import One Stop Shop). Tali prime misure sono frutto di un’ampia rivisitazione dell’originaria iniziativa legislativa (COM (2023) 262 final del 17 maggio 2023), la quale si pone nel più vasto quadro della riforma doganale “ampia e globale”, attualmente in corso di definizione (per una visione complessiva si rimanda a COM (2023) 257 final del 17 maggio 2023).

Si rammenta, brevemente, che aderendo all’IOSS, su base facoltativa, il soggetto passivo IVA ha titolo per dichiarare e versare l’imposta nel proprio Stato membro di identificazione, in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro. L’importazione di detti beni è esente da imposta. Non optando per l’IOSS, l’IVA deve essere, invece, corrisposta in dogana.

Ebbene, le norme vigenti che regolano il commercio elettronico indiretto, entrato in vigore il 1° luglio 2021, richiedono, a parere del legislatore unionale, un ulteriore sforzo di allineamento ai mercati, con particolare riguardo alle cessioni B2C di beni importati nell’Ue da territori o Paesi terzi. Come risulta dalla relazione del Consiglio ECOFIN sulle questioni fiscali (n. 10611/25 del 20 maggio 2025), il drastico aumento dei volumi commerciali generati dal commercio elettronico ha comportato da una parte “un aumento esponenziale del numero di piccoli pacchi di merci di modesto valore” e dall’altra la sottovalutazione e il frazionamento artificioso delle spedizioni affinché, non superando singolarmente la soglia di 150 euro, mantenessero l’esenzione da dazi doganali.

Lasciando alla riforma doganale di decidere in merito all’eliminazione della soglia di 150 euro e all’estensione della definizione di vendite a distanza di beni importati alle merci presenti nei depositi doganali, e preso atto che non vi è unità di vedute circa il rendere obbligatoria l’adesione all’IOSS, il Consiglio ECOFIN ha inteso incentivare il ricorso al citato regime opzionale.

A tal fine, la direttiva 2025/1539/Ce ha posto nuovi obblighi in capo ai soggetti passivi i quali, pur potendo, non si avvalgono dell’istituto opzionale. Intervenendo sull’art. 201 della direttiva 2006/112/Ce, per individuare il soggetto tenuto al versamento dell’IVA all’importazione, è stato previsto che:
- per le vendite a distanza di beni importati, il fornitore effettivo o il fornitore presunto (ossia la piattaforma elettronica che facilita le vendite a distanza) è il debitore dell’imposta dovuta alla frontiera (§ 2);
- se il fornitore effettivo o il fornitore presunto non è stabilito nella Ue ma in un Paese terzo con cui né l’Unione né lo Stato membro di importazione hanno concluso un accordo di assistenza reciproca, tale soggetto è tenuto a designare un rappresentante fiscale nello Stato membro di importazione, perché agisca quale debitore dell’IVA all’importazione (§ 3).

Si è, inoltre, introdotto l’art. 201-bis, in virtù del quale gli Stati membri potranno consentire che l’acquirente finale, previo accordo, assolva l’imposta qualora il fornitore effettivo o quello presunto non si siano uniformati agli obblighi di cui al citato art. 201 §§ 2 e 3, potendola recuperare in sede civile (considerando n. 6). Ciò con l’obiettivo di evitare che il cessionario subisca le conseguenze pratiche dell’inadempimento altrui. È posto a carico dei legislatori nazionali il compito di stabilire condizioni e procedure atte ad evitare che la possibilità in parola neutralizzi gli effetti della direttiva in commento (considerando n. 6).

Ed ancora, con l’introduzione di un paragrafo all’art. 205, è data facoltà agli Stati membri di prevedere che, ove, pur potendo, non si opti per l’applicazione dell’IOSS, una persona diversa dal fornitore e dall’acquirente sia designato come responsabile in solido dell’IVA all’importazione.

La riforma sembrerebbe dunque prevedere tre vie per l’assolvimento dell’imposta alla frontiera, ossia che se ne curi il fornitore (debitore dell’imposta ex lege), l’acquirente (con diritto di recupero presso il fornitore) o un obbligato in solido. Nel nuovo contesto è apparsa necessaria l’abrogazione del regime semplificato recepito dal nostro ordinamento dall’art. 70.1. del DPR 633/72 (considerando n. 7).

In ultimo, i soggetti tenuti a nominare un rappresentante fiscale per assolvere l’IVA all’importazione saranno tenuti a nominare un obbligato anche per l’assolvimento dell’IVA dovuta sulla cessione B2C nello Stato membro dell’acquirente (art. 204 § 1 ultimo periodo). Tuttavia, la designazione di due rappresentanti fiscali potrebbe non essere necessaria (considerando n. 3).

I legislatori nazionali sono chiamati a recepire le disposizioni della direttiva 2025/1539 entro il 30 giugno 2028, i nuovi principi si applicano dal 1° luglio 2028.
Per completezza si segnala che nulla varia per le importazioni per le quali l’IOSS non è applicabile.

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