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LAVORO & PREVIDENZA

Rimangono fermi i casi di utilizzo del lavoro intermittente

Il Ministero del Lavoro conferma che la L. 56/2025 non ha inciso sulla attuale disciplina

/ Giada GIANOLA

Giovedì, 28 agosto 2025

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Il Ministero del Lavoro, a fronte delle richieste di chiarimenti pervenute soprattutto dal settore turistico, ha fornito un’ulteriore conferma, con la circolare n. 15 di ieri, della perdurante utilizzabilità della tabella allegata al RD 2657/23 ai fini della stipula dei contratti di lavoro intermittente, sebbene tale regio decreto, per effetto della L. 56/2025, sia stato abrogato. Con tale documento il Ministero ha, altresì, espressamente evidenziato che il DM 23 ottobre 2004 – che ammette la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al RD 2657/23 – non ha subìto un’abrogazione implicita.

Si ricorda che il ricorso al lavoro intermittente, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 81/2015, è infatti consentito in presenza delle esigenze individuate dai contratti collettivi e, in mancanza di contratto collettivo, nei casi individuati con decreto del Ministro del Lavoro. In ogni caso, il comma 2 del citato art. 13 dispone che il contratto di lavoro intermittente può essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.

A seguito della entrata in vigore della L. 56/2025, avvenuta il 9 maggio scorso, il RD 2657/23 è stato abrogato: da ciò sono sorti da più parti dubbi in merito alla sussistenza di un eventuale vuoto normativo e, comunque, in merito alle eventuali conseguenze di tale abrogazione sulla disciplina del lavoro intermittente, in quanto è alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata a tale RD che il DM 23 ottobre 2004 espressamente rinvia, individuando così in via sostitutiva della contrattazione collettiva i casi di ricorso al lavoro intermittente.

A tali interrogativi ha, in prima battuta, risposto l’Ispettorato del Lavoro (INL), chiarendo, con la nota n. 1180/2025, che l’abrogazione del RD 2657/23 non ha inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente, in considerazione del fatto che il rinvio operato dal DM 23 ottobre 2004 “alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657” è da considerarsi un rinvio meramente materiale (si veda “Salvo l’elenco delle attività discontinue per il lavoro intermittente” del 12 luglio 2025).

Ciò è stato ulteriormente confermato dal Ministero del Lavoro con la circolare in esame, in cui viene in particolare precisato che la natura materiale del rinvio “cristallizza nell’atto che effettua il rinvio le disposizioni richiamate, senza che le successive vicende delle stesse abbiano alcun effetto giuridico sulla fonte che le richiama”.
Ne deriva che, ai fini della instaurazione dei rapporti intermittenti, l’abrogazione del RD 2657/23 è irrilevante, dato che le attività elencate nella tabella a esso allegata devono ritenersi incorporate, in quanto cristallizzate, nel DM 23 ottobre 2004.

Oltre a ciò, sovviene anche il disposto di cui all’art. 55 comma 3 del DLgs. 81/2015.
Infatti, come anticipato, l’art. 13 del DLgs. 81/2015, al comma 1, dispone che i casi di utilizzo del lavoro intermittente, in mancanza di contratto collettivo, sono individuati con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. Con la circolare in commento il Ministero rileva ancora una volta – avendolo in precedenza già fatto con l’interpello n. 10/2016 – che il DM 23 ottobre 2004 è da considerarsi ancora vigente in forza della citata disposizione di cui al comma 3 dell’art. 55 del DLgs. 81/2015, secondo cui sino all’emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni di tale decreto legislativo trovano applicazione le regolamentazioni vigenti.

Pertanto, in ragione degli indicati ulteriori chiarimenti forniti, al fine di attivare prestazioni di lavoro intermittente, i datori di lavoro potranno continuare a far riferimento alle ipotesi indicate nella tabella allegata al RD 2657/23.

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