Polizze vita tassate sulla parte finanziaria
Ammesso il criterio proporzionale per determinare la base imponibile se non è possibile individuare l’investimento finanziario sulla base di dati certi
La disciplina fiscale dei redditi di capitale percepiti in caso morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita è stata modificata in modo significativo dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015). Infatti, tale intervento normativo ha circoscritto il regime di esenzione IRPEF previsto dall’art. 34 del DPR 601/73 alle polizze assicurative per il caso morte di puro rischio, rendendo l’eccedenza imponibile come reddito di capitale a norma dell’art. 44 comma 1 lett. g-quater) del TUIR.
Attualmente, l’esenzione da IRPEF si applica ai soli capitali percepiti, in caso di morte dell’assicurato, a copertura del rischio demografico, dai beneficiari di assicurazione sulla vita. Nel regime previgente, invece, l’esenzione dalla tassazione era intesa con riferimento
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