Inammissibile solo il concordato minore in continuità per l’imprenditore cancellato
Per la Corte d’Appello di Napoli l’art. 33 comma 4 del CCII si riferisce solo a tale concordato e non anche a quello liquidatorio
L’ormai nota difficoltà di interpretazione della norma – rimasta immutata a seguito dell’entrata in vigore del DLgs. 136/2024 (c.d. “decreto correttivo-ter”) – di cui all’art. 33 comma 4 del DLgs. 14/2019 (recante il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, CCII), che sanziona con l’inammissibilità la domanda di concordato minore presentata dall’imprenditore minore cancellato dal Registro delle imprese, è stata di recente sottolineata anche nella Relazione dell’Ufficio del massimario e del ruolo presso la Cassazione n. 10 del 30 gennaio 2025 sulla novità normativa rappresentata dal decreto correttivo-ter.
Detta relazione, nello specifico, ha rimesso all’interpretazione giurisprudenziale la ricerca – nell’ambito della ...
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