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Per la Cassazione test di vitalità esteso anche per le fusioni fino al 2023

/ REDAZIONE

Venerdì, 10 ottobre 2025

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Con l’ordinanza n. 27058/2025, la Cassazione si è pronunciata in merito all’interpretazione dell’art. 172 comma 7 del TUIR nella versione anteriore alle modifiche apportate con l’art. 15 comma 1 lett. b) del DLgs. 192/2024.
Si tratta della disposizione, avente carattere di norma antielusiva, che preclude la compensazione intersoggettiva di perdite, in esito a un’operazione di fusione, tra una società “sana”, in grado di produrre utili, e una “bara fiscale”, che apporta esclusivamente perdite.

L’ordinanza riprende il precedente della Cassazione n. 1715/2025, che per la prima volta aveva stabilito che il c.d. test di vitalità, consistente nel confronto tra i ricavi e i costi del personale dell’esercizio anteriore a quello in cui avviene la fusione e i due precedenti, dovesse essere effettuato – nonostante la norma non lo prevedesse – anche in relazione al periodo infrannuale nel quale l’operazione è compiuta.

Nel caso oggetto della pronuncia n. 27058/2025, una società ne aveva incorporata un’altra, facendo retroagire gli effetti contabili e fiscali della fusione fino all’inizio dell’esercizio nel quale si era perfezionata. Il test di vitalità era superato nel periodo antecedente quello in cui si era perfezionata la fusione, ma non nel periodo successivo, che di fatto aveva avuto quasi la stessa durata, senza però risultare un autonomo periodo d’imposta a causa della retrodatazione.

Per la Suprema Corte, che si allinea in questo all’Agenzia delle Entrate (ris. nn. 116/2016 e 143/2008), la finalità antielusiva della norma “sarebbe agevolmente elusa ove non si prendesse in considerazione, in caso di retrodatazione, anche il periodo che intercorre tra l’inizio del periodo d’imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione, (...) in cui la società potrebbe essere interamente svuotata senza conseguenze sul test di operatività, il cui significato sarebbe allora ridotto a una mera quanto inutile formalità priva di efficacia effettiva”.

La questione riguarda solo le fusioni avvenute fino al periodo d’imposta precedente quello in corso al 31 dicembre 2024, perché l’attuale testo normativo prevede in modo espresso che il test di vitalità debba essere effettuato anche in relazione all’intervallo di tempo che intercorre tra l’inizio dell’esercizio nel corso del quale la fusione ha efficacia e la data antecedente a quella di efficacia della fusione (art. 172 comma 7 lett. b) del TUIR.

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