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Sabato, 11 ottobre 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Smart working agevolato nei Comuni montani con criticità

I dubbi riguardano l’ambito applicativo e la cumulabilità con altri incentivi

/ Daniele SILVESTRO

Sabato, 11 ottobre 2025

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L’art. 26 della L. 131/2025 ha introdotto un esonero contributivo per i lavoratori che si trasferiscono in un Comune montano e vi svolgono in maniera stabile la prestazione lavorativa in smart working.
L’agevolazione non è ancora operativa in quanto occorre un apposito decreto attuativo che definirà criteri e modalità per la concessione dell’agevolazione nonché i limiti del massimale di retribuzione da rispettare per il riconoscimento dello sgravio.
In attesa del decreto attuativo, non mancano i dubbi e le criticità applicative, alcuni dei quali riguardano l’ambito applicativo, i requisiti e la cumulabilità con altre agevolazioni.

Si ricorda che l’incentivo consiste in un esonero dei contributi a carico del datore di lavoro (INAIL escluso) per le imprese che promuovono il lavoro agile ex L. 81/2017 quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa. I soggetti agevolabili sono i lavoratori che:
- non abbiano compiuto il 41° anno di età alla data del 20 settembre 2025;
- hanno un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l’impresa e svolgono stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile ex L. 81/2017 in un Comune montano di cui all’art. 2 comma 2 della L. 131/2025, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- trasferiscono la propria abitazione principale e domicilio stabile da un Comune non montano al Comune montano.

I primi dubbi sorgono sul requisito anagrafico. La norma prevede che il lavoratore “non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge” (cioè il 20 settembre 2022), nulla specificando in seguito circa il mantenimento di tale requisito per tutta la durata dell’agevolazione. Questo potrebbe far supporre che il lavoratore a cui si può applicare l’incentivo deve rispettare il requisito solo a tale data, potendo poi fruire dell’agevolazione per gli anni previsti dalla norma (2026-2030) anche se, successivamente alla data del 20 settembre 2025, dovesse superare i 40 anni di età.

Altra questione è quella relativa al trasferimento del lavoratore. La norma prevede espressamente che il lavoratore debba svolgere stabilmente la prestazione lavorativa in modalità agile in un Comune montano (con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) “e trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano”. Questa condizione implicherebbe che l’accesso all’incentivo riguardi solo quei lavoratori che si trasferiscono nel Comune montano da un Comune non montano. Pertanto, resterebbero esclusi dall’agevolazione i lavoratori che hanno già la propria abitazione principale e domicilio in un Comune montano o si trasferiscono in quest’ultimo da un altro Comune montano.

Per quanto concerne l’importo, l’esonero contributivo è del:
- 100% per gli anni 2026 e 2027 (massimo 8.000 euro annui);
- 50% per gli anni 2028 e 2029 (massimo 4.000 euro annui);
- 20% per il 2030 (massimo 1.600 euro annui).
L’esonero contributivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui ai regolamenti Ue nn. 2023/2831, 1408/2013 e 717/2014 – relativi all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” – ed è concesso nel limite massimo delle risorse stanziate.

La norma stabilisce infine che l’esonero contributivo in commento non è cumulabile con le agevolazioni per zone tariffarie in agricoltura (75% per i territori particolarmente svantaggiati, ex montani, e 68% per i territori svantaggiati), previste dall’art. 1 comma 45 della L. 220/2010.

La norma non specifica ulteriori forme di incumulabilità con altri incentivi, con la conseguenza che rimangono i dubbi circa la possibilità di cumulare l’esonero in esame con altre agevolazioni, soprattutto per gli anni dove l’esonero non è al 100%. Ci si riferisce, ad esempio, alla decontribuzione Sud PMI ex art. 1 commi 406 ss. della L. 207/2024, che prevede uno sgravio parziale (dal 25% al 15%) per gli anni 2025-2029 per i lavoratori a tempo indeterminato assunti entro specifiche date e per il quale non c’è un divieto di cumulo (eccetto per specifiche agevolazioni).
Accertato che la decontribuzione Sud PMI spetta anche per il lavoratore in smart working, a condizione che lo stesso sia in carico a un’unità operativa collocata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (cfr. documento CNDCEC 22 luglio 2025), sembrerebbe possibile cumulare la decontribuzione Sud PMI e lo sgravio introdotto dalla L. 131/2025 se il lavoratore svolge la prestazione lavorativa in modalità agile in un Comune montano, rimanendo a carico di un’unità operativa collocata in una delle suddette Regioni.
Per risolvere i dubbi occorre quindi attendere il decreto attuativo e le successive istruzioni INPS.

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