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Sabato, 22 novembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Notifica della riassunzione in rinvio «personale» superata dalla telematica

/ Alfio CISSELLO

Sabato, 22 novembre 2025

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Il giudizio di rinvio deve essere gestito con molta cautela, dato che eventuali errori nella predisposizione e nella notifica del relativo ricorso in riassunzione possono essere “fatali” per il contribuente.

Infatti, se il ricorso in riassunzione è inammissibile ad esempio in quanto tardivo, l’atto in origine impugnato diventa definitivo e la riscossione avviene per le intere somme ivi indicate (art. 68 comma 1 lettera c-bis del DLgs. 546/92).
Occorre quindi prestare attenzione al termine per riassumere, che ai sensi dell’art. 63 del DLgs. 546/92 è di sei mesi dal deposito della sentenza di cassazione con rinvio.

La notifica del ricorso avviene in via telematica per effetto dell’art. 16-bis del DLgs. 546/92, però deve essere effettuata “personalmente” alla parte come prevede il già richiamato art. 63.
In ragione di quanto si sta per esporre, la necessità che la notifica avvenga presso la parte e non, come ad esempio per l’impugnazione della sentenza, al difensore, sembra sorpassata dalla telematica.

Visti gli effetti della mancata o tardiva riassunzione, almeno nella maggioranza delle ipotesi l’interesse a riassumere è in capo al contribuente quand’anche egli fosse risultato vincitore in entrambi i precedenti gradi del giudizio di merito.
La notifica del ricorso avverrà di conseguenza presso la PEC dell’Agenzia fiscale o dell’ente locale, quindi in un certo senso “personalmente” alla parte nel rispetto dell’art. 63 del DLgs. 546/92.

Il problema si pone quando la parte pubblica si difende mediante un difensore esterno, il che accade con una certa frequenza per l’Agente della riscossione e gli enti locali.
Volendo essere rigorosi, la notifica dovrebbe essere comunque effettuata alla PEC dell’Agente della riscossione o dell’ente locale (ovviamente nulla vieta di notificare il ricorso anche alla PEC del difensore).
Non pare valida la notifica del ricorso in riassunzione all’avvocato cassazionista se munito di procura solo per il giudizio di fronte alla Corte di Cassazione.

Sia pure in merito alla notifica eseguita in via cartacea la giurisprudenza aveva sancito come non si verificasse l’inesistenza della riassunzione se la notifica fosse eseguita presso il difensore, visto che ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 546/92 l’elezione di domicilio ha effetto per i successivi gradi del processo e, in ogni caso, l’irregolarità della notifica sarebbe stata sanata dalla costituzione della controparte (Cass. 17 maggio 2017 n. 12326 e 13 dicembre 2018 n. 32276).

Vizio di notifica sanato dal raggiungimento dello scopo

Resta da esaminare il residuale caso in cui la riassunzione avvenga a opera della parte pubblica.
Con l’eccezione dell’ancora più residuale caso in cui il contribuente sfornito di PEC si difenda personalmente (caso che, se è di norma poco frequente per i due gradi di merito, a maggior ragione lo è per il giudizio di rinvio), la notifica, onde rispettare pienamente il dettato dell’art. 63 del DLgs. 546/92, dovrebbe avvenire presso la parte e non presso il suo difensore.

Non sorgono problemi particolari se la parte è un’impresa, una ditta individuale o un libero professionista: questi soggetti, essendo dotati di PEC, ben possono ricevere la notifica dell’atto di riassunzione.

Invece, se si tratta di parte privata senza PEC, o si effettua la notifica nelle forme tradizionali mediante raccomandata in plico senza busta con avviso di ricevimento (violando l’art. 16-bis del DLgs. 546/92) o si trasmette la PEC al difensore del contribuente (violando l’art. 63 del DLgs. 546/92).
Questo, tra l’altro, potrebbe essere un caso in cui l’emanando decreto sul processo tributario telematico (art. 79 commi 2-bis, 2-ter, 2-quater del DLgs. 546/92) potrebbe contemplare la possibilità della notifica cartacea.

Comunque, in ragione della giurisprudenza prima indicata la notifica al difensore anziché alla parte personalmente comporterebbe una irregolarità sanata dalla costituzione in giudizio della controparte.

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