Il giudice del rinvio deve rispettare il principio di diritto enunciato dalla Cassazione
Tale principio va osservato quand’anche contrasti con una sopravvenuta decisione delle Sezioni Unite
Il giudizio di rinvio è disciplinato dall’art. 63 del DLgs. 546/92, secondo cui, quando la Cassazione rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo o secondo grado, la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Se la riassunzione non avviene o si verifica l’estinzione del processo di rinvio per inattività ex art. 45 del DLgs. 546/92, il giudizio si estingue e l’atto in origine impugnato diventa definitivo.
Salva la peculiare ipotesi del c.d. rinvio restitutorio (si pensi al rinvio del processo in primo grado per violazione del litisconsorzio necessario, per esempio), si tratta di una fase processuale “chiusa”, rigidamente circoscritta al principio ...
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