Termini stringenti per la richiesta di Conto termico 3.0 a interventi ultimati
Domande da presentare al GSE entro 90 giorni dalla conclusione, con un occhio alla data dell’ultimo pagamento delle spese ammissibili all’incentivo
Salvo che sussistano i presupposti soggettivi e oggettivi per l’accesso agli incentivi del “Conto Termico 3.0” mediante prenotazione dei medesimi già prima dell’avvio della realizzazione degli interventi agevolati, l’accesso a tali incentivi avviene mediante una richiesta che deve essere presentata a seguito della conclusione dell’intervento, ma non oltre i 90 giorni, “pena la non ammissibilità ai medesimi incentivi” (art. 14 comma 1 lett. a) primo periodo del DM 7 agosto 2025).
La data da assumere ai fini della conclusione dell’intervento non può in ogni caso risalire nel tempo a oltre 120 giorni prima della data di effettuazione dell’ultimo pagamento delle spese ammissibili all’incentivo, senza poter a tale fine considerare i pagamenti delle spese per le prestazioni professionali di cui agli artt. 6 comma 1 lett. i) e 9 comma 1 lett. c) del DM 7 agosto 2025 (art. 14 comma 1 lett. a) secondo periodo del DM).
Solo quando il soggetto ammesso è un soggetto privato, può essere assunta ai fini della conclusione dell’intervento anche una data anteriore di oltre 120 giorni dalla data di effettuazione dell’ultimo pagamento, ma a condizione che tale ultimo pagamento “sia superiore al 10% della spesa totale sostenuta per la realizzazione dell’intervento” (art. 14 comma 1 lett. a) terzo periodo del DM 7 agosto 2025).
La richiesta dell’incentivo deve essere presentata dal soggetto responsabile dell’intervento incentivato, ossia il soggetto ammesso medesimo o il soggetto terzo che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del DM 7 agosto 2025, assume, al posto del soggetto ammesso all’incentivo, la qualifica di soggetto responsabile dell’intervento incentivato.
Il soggetto responsabile presenta la richiesta di incentivo tramite il “Portaltermico” utilizzando la “scheda-domanda” e accede al regime incentivante previa accettazione informatica della stessa (prendendo visione delle condizioni ivi contenute, comprese le clausole contrattuali), di cui riceve copia informatica contenente il codice identificativo dell’intervento effettuato.
Ai sensi della lett. gg) dell’art. 2 comma 1 del DM 7 agosto 2025, per “Portaltermico” si intende il “portale internet di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28”.
Ai sensi della lett. nn) dell’art. 2 comma 1 del DM 7 agosto 2025, per “scheda-domanda” si intende il “modello informatico di scheda anagrafica che caratterizza tecnicamente gli interventi realizzati, gli edifici, i soggetti coinvolti nonché le clausole contrattuali, resa disponibile dal GSE tramite il Portaltermico”.
La “scheda-domanda” indica “il tipo di intervento effettuato e la spesa totale ammissibile calcolata a consuntivo per la realizzazione dell’intervento ed è firmata dal soggetto responsabile” (comma 1 dell’art. 16 del DM 7 agosto 2025).
Come previsto dalle Regole applicative anche già in relazione al “Conto Termico 2.0”, nel caso di realizzazione di più interventi relativi allo stesso edificio o unità immobiliare, realizzati nell’ambito di uno stesso progetto di efficienza energetica e/o di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, il soggetto responsabile deve presentare al GSE un’unica scheda-domanda “multi-intervento” (in tale caso, peraltro, le Regole applicative chiariscono che “la data di conclusione dell’intervento corrisponde a quella della conclusione dei lavori dell’ultimo intervento realizzato”).
Ai sensi della lett. rr) dell’art. 2 comma 1 del DM 7 agosto 2025, il soggetto responsabile può operare sul “Portaltermico”, per la compilazione della “scheda-domanda”, per il tramite di un “soggetto delegato”, “persona fisica o giuridica” che può anche (ma non necessariamente) “coincidere con il tecnico abilitato”, ossia con il “soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto agli specifici ordini e collegi” (art. 2 comma 1 lett. bbb) del DM 7 agosto 2025).
Le procedure di presentazione della “scheda-domanda”, tramite il “Portaltermico”, sono definite dalle Regole applicative approvate dal MASE su proposta del GSE (così come le tempistiche di erogazione degli incentivi oggetto della scheda-domanda, a valle dell’attività istruttoria che il GSE conduce sulla medesima), ferma restando la previsione di una procedura semplificata per gli interventi di dimensione non superiore alle soglie di cui al comma 5 del medesimo art. 14, ossia “per gli interventi riguardanti l’installazione di generatori fino a 35 kW e sistemi solari fino a 50 metri quadri”.
Le Regole applicative individuano anche la documentazione di supporto che deve essere allegata alla “scheda-domanda”, in base a quanto richiesto per ciascun tipo di intervento agevolato.
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