ACCEDI
Giovedì, 23 ottobre 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Disciplina sanzionatoria carente sull’invio delle Certificazioni Uniche

/ Massimo NEGRO

Giovedì, 23 ottobre 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

In base all’art. 4, commi da 6-bis a 6-quinquies, del DPR 322/98, i sostituti d’imposta, in relazione alle Certificazioni Uniche 2025 relative all’anno 2024, devono trasmetterle in via telematica all’Agenzia delle Entrate secondo tre scadenze differenziate, in quanto:
- in generale, si applica il termine del 16 marzo 2025, che cadendo di domenica è slittato a lunedì 17;
- le Certificazioni Uniche 2025 contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale dovevano essere trasmesse entro il 31 marzo 2025 (nuovo terzo periodo del comma 6-quinquies dell’art. 4 del DPR 322/98, inserito dall’art. 2 comma 5 del DLgs. 5 agosto 2024 n. 108);
- le Certificazioni Uniche 2025 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata possono invece essere inviate entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2025, quindi entro il 31 ottobre 2025 (attuale quarto periodo del comma 6-quinquies dell’art. 4 del DPR 322/98, che era stato inserito dall’art. 1 comma 933 della L. 27 dicembre 2017 n. 205).

Come indicato nella ris. Agenzia delle Entrate 4 marzo 2024 n. 13, a partire dalle Certificazioni Uniche 2025 relative al periodo d’imposta 2024, le informazioni presenti nelle Certificazioni Uniche contenenti redditi dichiarabili solo con il modello REDDITI PF sono ordinariamente utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. L’invio delle Certificazioni Uniche 2025 entro il 31 ottobre 2025 può quindi riguardare, oltre a quelle contenenti esclusivamente redditi esenti, solo quelle relative a soggetti diversi dalle persone fisiche, ad esempio con riferimento:
- alle ritenute d’acconto sulle provvigioni ai sensi dell’art. 25-bis del DPR 600/73, applicabili anche ai fini IRES;
- ai corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto, ai sensi dell’art. 25-ter del DPR 600/73, la cui ritenuta d’acconto del 4% è applicabile anche nei confronti dei soggetti IRES (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 19/2007).

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche, è prevista l’applicazione di una sanzione di 100 euro per ogni certificazione:
- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del DLgs. 472/97;
- con un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta.

L’art. 4 comma 6-quinquies, settimo periodo, del DPR 322/98 stabilisce però che, nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i 5 giorni successivi “alla scadenza indicata nel primo periodo”, cioè quella “ordinaria” del 16 marzo.

Come già evidenziato su Eutekne.info (si veda “Correzione delle Certificazioni Uniche 2025 con rebus sanzioni” del 6 marzo 2025):
- la norma non considera né la scadenza del 31 marzo, né quella del 31 ottobre;
- il provv. Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2025 n. 9454, che ha approvato i modelli di Certificazione Unica 2025, al punto 7.3 ricollega la correzione entro 5 giorni senza sanzioni sia alle certificazioni da trasmettere nel termine ordinario del 16 marzo, sia a quelle per le quali è ora stabilita la scadenza del 31 marzo, senza però considerare quelle che possono essere trasmesse entro il 31 ottobre.

Le indicazioni del suddetto provv. Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2025 n. 9454 risultano peraltro carenti anche sotto altri profili, in quanto viene stabilito che, nel caso di:
- scarto dell’intero file contenente le Certificazioni Uniche 2025, inviato entro il previsto termine, la sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 16 o 31 marzo (punto 7.4);
- scarto di singole Certificazioni Uniche 2025, inviate entro il previsto termine, la sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente le sole certificazioni rettificate, entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 16 o 31 marzo; non devono, invece, essere ritrasmesse le certificazioni già accolte (punto 7.5).

Pertanto, da un punto di vista letterale, anche le suddette disposizioni del provvedimento n. 9454/2025 sono riferite solo alle scadenze del 16 e 31 marzo, nonostante lo stesso provvedimento evidenzi (al punto 5.5) che, a seguito dell’intervento della citata L. 205/2017, le Certificazioni Uniche che contengono esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata possono essere trasmesse entro il termine di presentazione del modello 770 (31 ottobre).

Occorre quindi un’interpretazione estensiva che applichi anche alle Certificazioni Uniche che possono essere trasmesse entro il 31 ottobre tutte le previsioni che escludono l’applicazione di sanzioni, poiché non appare giustificabile una diversità di trattamento sanzionatorio.

TORNA SU