Cumulo di Conto termico 3.0 e altri incentivi statali ammesso per gli edifici della P.A.
Resta fermo che il Conto Termico 3.0 non può superare il 65% delle spese salvo che si rientri in una delle casistiche per cui si può arrivare sino al 100%
Salvo le espresse deroghe al principio generale stabilito dal comma 1 dell’art. 17 del DM 7 agosto 2025, gli incentivi del “Conto Termico 3.0” non sono cumulabili con altri incentivi statali a fondo perduto in conto capitale, perché questi incentivi “sono riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse” (si veda “Conto termico 3.0 ed ecobonus non cumulabili per i privati” del 12 novembre 2025).
Quanto precede sembra escludere, ad esempio, la possibilità di applicare, in relazione ai medesimi interventi, sia gli incentivi del “Conto Termico 3.0”, sia le agevolazioni spettanti a titolo di detrazione IRPEF/IRES “ecobonus”, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (in senso conforme: FAQ del GSE aggiornata al 29 settembre 2025).
L’incumulabilità con altri incentivi statali a fondo perduto in conto capitale non dovrebbe però precludere la cumulabilità degli incentivi del “Conto Termico 3.0” con incentivi “non statali”, quali, ad esempio, quelli di fonte regionale o comunitaria.
Naturalmente, la cumulabilità degli incentivi del “Conto Termico 3.0” con incentivi “non statali” non consente di prescindere, salvo le espresse deroghe, al principio stabilito dal comma 1 dell’art. 11 del DM 7 agosto 2025, ossia che “l’ammontare dell’incentivo erogato al soggetto responsabile ai sensi del presente decreto non può eccedere il 65% delle spese sostenute”.
Per “spese sostenute”, pare corretto ritenere che debbano intendersi le sole spese ammissibili all’incentivo rimaste effettivamente a carico del soggetto responsabile e non anche quelle che non sono rimaste a carico di tale soggetto, perché hanno trovato copertura in altri incentivi cumulabili “nel rispetto dei principi di cumulabilità di cui all’art. 17 del presente decreto”.
A titolo esemplificativo, nel caso di un intervento incentivabile sia ai fini del “Conto Termico 3.0” che di altri incentivi con esso cumulabili “nel rispetto dei principi di cumulabilità di cui all’art. 17 del presente decreto” (oltre che nel rispetto dei principi di cumulabilità sanciti dalla disciplina propria degli altri incentivi), se vengono sostenute spese ammissibili al “Conto Termico 3.0” per 100.000 euro, di cui però 40.000 non restano a carico del soggetto responsabile dell’intervento, perché vengono “coperte” dagli altri incentivi cumulabili, l’ammontare dell’incentivo “Conto Termico 3.0” non dovrebbe poter superare i 39.000 euro (= 65% di 60.000 euro, ossia della spesa effettivamente sostenuta dal soggetto responsabile).
In espressa deroga al divieto di cumulo, di cui al comma 1 dell’art. 17 del DM 7 agosto 2025, con “altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse”, il successivo comma 2 del medesimo art. 17 stabilisce, “limitatamente agli edifici di proprietà della pubblica amministrazione e da essa utilizzati”, che gli incentivi del “Conto Termico 3.0” sono cumulabili “con altri incentivi e finanziamenti pubblici comunque denominati”.
Tale deroga (che apre quindi al cumulo anche con incentivi statali diversi dai fondi di garanzia, dai fondi di rotazione e dai contributi in conto interesse) viene stabilita “fermo restando quanto previsto all’art. 11, comma 1” e “nei limiti di un finanziamento a fondo perduto complessivo pari al 100% delle spese ammissibili”.
La circostanza che la norma derogatoria tenga comunque fermo “quanto previsto all’art. 11, comma 1” implica che, anche in questo caso, l’incentivo “Conto Termico 3.0” non possa superare il 65% delle spese sostenute (ossia delle spese ammissibili effettivamente rimaste a carico del soggetto responsabile), salvo che, ben inteso, si rientri contemporaneamente in una delle casistiche per le quali, ai sensi del comma 2 dell’art. 11 del DM 7 agosto 2025, in espressa deroga al precedente comma 1 del medesimo art. 11, gli incentivi del “Conto Termico 3.0” possono arrivare sino al 100% delle spese ammissibili.
A titolo esemplificativo, rientrano nel primo caso gli edifici di Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e da essi utilizzati, mentre rientrano nel secondo caso gli edifici di Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e da essi utilizzati.
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