Bonus mobili anche per l’anno prossimo
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dal 1° gennaio 2025
L’art. 9 del Ddl. di bilancio proroga il c.d. bonus mobili anche per l’anno 2026.
La detrazione IRPEF, di cui all’art. 16 comma 2 del DL 63/2013, spettante per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione” compete anche per le spese sostenute nel 2026 nella misura del 50%.
Giova ricordare che l’agevolazione è collegata alla realizzazione di determinati interventi di recupero del patrimonio edilizio che quando sono effettuati su singole unità immobiliari residenziali possono consistere in interventi di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del DPR 380/2001, interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del DPR 380/2001, in interventi di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del DPR 380/2001, o interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Se gli interventi sono effettuati su parti comuni di un edificio residenziale (es. guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.) può dar diritto al “bonus mobili” il “semplice” intervento di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del DPR 380/2001.
Possono altresì dare diritto al “bonus mobili” gli interventi eseguiti su interi edifici dalle imprese di costruzioni o ristrutturazione immobiliare che danno diritto alle detrazioni “per acquisti” che possono competere agli acquirenti delle unità immobiliari ai sensi dell’art. 16-bis comma 3 del TUIR (c.d. “bonus casa acquisti”) e dell’art. 16 comma 1-septies del DL 63/2013 (c.d. “sismabonus acquisti”).
Per beneficiare del “bonus mobili” per le spese sostenute nel 2026, in particolare, gli interventi di recupero edilizio devono essere iniziati dal 1° gennaio 2025.
Se l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato all’unità immobiliare acquistata da un’impresa di costruzione o ristrutturazione con le caratteristiche per beneficiare della detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis comma 3 del TUIR, la data di “inizio lavori” è la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile.
Quanto alla tipologia di beni agevolati non ci sono novità; la detrazione IRPEF compete in relazione alle spese sostenute nel 2026 per l’acquisto di mobili nuovi e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici e lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Anche per le spese sostenute nel 2026, il limite massimo di spesa cui applicare la detrazione IRPEF del 50%, che deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, rimane fermo a 5.000 euro.
Al riguardo si ricorda che il limite di 5.000 euro è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto dei lavori edilizi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa (circ. Agenzia delle Entrate n. 29/2013).
Il “bonus mobili” può quindi “moltiplicarsi” in caso di acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati all’arredo di più unità immobiliari oggetto dei suddetti interventi di recupero edilizio.
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