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LAVORO & PREVIDENZA

Dimissioni dei neo-genitori da convalidare anche in periodo di prova

La convalida è rilasciata a seguito del colloquio diretto con il personale ispettivo, on line o in presenza

/ Giada GIANOLA

Martedì, 21 ottobre 2025

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Il Ministero del Lavoro con la nota n. 14744/2025, nel riscontrare una richiesta di parere sul punto, ha chiarito che le dimissioni della lavoratrice in gravidanza ovvero di un genitore nei primi tre anni di vita del bambino devono essere convalidate dall’Ispettorato del Lavoro o dall’Ufficio ispettivo del lavoro territorialmente competente, a norma dell’art. 55 comma 4 del DLgs. 151/2001, anche se presentate durante il periodo di prova.

L’indicata norma dispone che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento (oppure nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all’art. 54 comma 9 del DLgs. 151/2001, in caso di adozione internazionale) devono essere convalidate a pena di inefficacia dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio.

L’efficacia delle dimissioni è, quindi, nelle appena descritte ipotesi, sospesa fino alla loro convalida, strumento che ha la finalità di verificare che la volontà della lavoratrice o del lavoratore, in un periodo così delicato, sia genuina e che le dismissioni non derivino da pressioni o coercizioni da parte del datore di lavoro (cfr. nota INL n. 862/2024). A tal fine, risulta irrilevante la cessazione del periodo protetto, che “costituisce un fattore neutro, inidoneo ad incidere, ora per allora, sulla modalità di formazione della volontà dismissiva espressa dal dipendente” (cfr. Cass. n. 5598/2023).

Quanto alla revoca delle dimissioni protette a seguito di convalida ai sensi del citato art. 55 comma 4, l’Ispettorato del Lavoro si è in passato espresso, chiarendo che le dimissioni possono essere revocate prima dell’emanazione del provvedimento di convalida oppure in un momento successivo alla convalida ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e, quindi, alla risoluzione del rapporto, e che anche la revoca delle dimissioni richiede un esame istruttorio da parte dell’Ispettorato. Se, invece, le dimissioni siano state regolarmente convalidate e hanno prodotto l’effetto risolutivo, la revoca da parte della lavoratrice o del lavoratore interessato non è più possibile e il rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro (cfr. nota INL n. 862/2024; si veda “Revoca delle dimissioni convalidate solo prima della risoluzione del rapporto” dell’11 maggio 2024).

Con la nota in commento, invece, il Ministero del Lavoro si è concentrato, come anticipato, sul periodo di prova (e non sull’istituto della revoca), chiarendo che per i genitori lavoratori tutelati dall’art. 55 comma 4 del DLgs. 151/2001 la convalida delle dimissioni è necessaria anche se le stesse vengano rassegnate durante il periodo di prova, ciò sulla base sia del tenore letterale di tale disposizione di legge – che non contiene alcuna espressa esclusione in riferimento al periodo di prova – sia per ampliare l’operatività di tale strumento di garanzia, considerato che le dimissioni presentate in gravidanza o nei primi tre anni di vita del bambino potrebbero, in realtà, nascondere un licenziamento fondato su motivi discriminatori (cfr. Cass. n. 23061/2007).

Quindi, anche in questo caso, le dimissioni acquisteranno efficacia solo per effetto della convalida, la quale, si ricorda, è rilasciata a seguito del colloquio diretto con il personale ispettivo, che può avvenire in presenza oppure anche on line.

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