Per il cumulo gratuito vale sempre l’anzianità maturata nel complesso
La Cassazione conferma l’applicazione del criterio anche alle Casse professionali
L’istituto del cumulo gratuito consente a coloro che hanno maturato la medesima anzianità contributiva complessiva la possibilità di beneficiare nell’ambito delle diverse gestioni previdenziali d’iscrizione, come ad esempio le Casse professionali, di un medesimo sistema di calcolo già previsto in seno ai propri ordinamenti, seppur rapportato al diverso periodo d’iscrizione.
Questo è quanto emerge dalla sentenza n. 27844, depositata il 19 ottobre scorso, con cui la Cassazione ha respinto il ricorso della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti avverso la sentenza di appello che aveva riconosciuto come illegittimo il ricorso integrale al sistema di calcolo contributivo per la liquidazione ad un proprio iscritto della pensione anticipata ricorrendo al cumulo gratuito.
Nel caso in esame, il professionista aveva proposto domanda di pensione anticipata in regime di cumulo gratuito alla Cassa, quale ente di ultima iscrizione, per avere ampiamente maturato il previsto requisito di anzianità contributiva, di 42 anni e 10 mesi non coincidenti.
In via preliminare, si ricorda che il cumulo dei contributi consiste nella possibilità di sommare gratuitamente la contribuzione accreditata presso Casse differenti ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria, anticipata ordinaria, di inabilità e ai superstiti.
L’istituto è stato introdotto dall’art. 1 comma 239 e ss. della L. 228/2012 e, successivamente, l’art. 1 commi 195-198 della L. 232/2016 ha esteso la facoltà in argomento anche alle casse di previdenza dei liberi professionisti.
Tornando al caso in esame, il professionista aveva confidato che la Cassa calcolasse, ai sensi dell’art. 26 del proprio Regolamento unitario, la quota di pensione in regime di cumulo gratuito considerando, ai fini dell’individuazione del sistema di calcolo, l’intera anzianità contributiva maturata (49 anni) e con il sistema retributivo, con riferimento alle annualità maturate sino al 2003, e con quello contributivo, con riferimento alle annualità maturate successivamente.
Invece, con successiva comunicazione, la Cassa di previdenza ha reso noto che in tale ipotesi trovava applicazione l’art. 37-bis del Regolamento unitario della CDC, ai sensi del quale in presenza di un’anzianità inferiore a quella minima prevista per il conseguimento della pensione autonoma dell’ente, la quota di pensione in regime di cumulo gratuito sarebbe stata calcolata interamente con il più penalizzante sistema contributivo.
In seguito all’azione in giudizio promossa dal professionista, i giudici d’appello hanno stabilito che la determinazione del trattamento pro quota a carico della Cassa poteva e doveva essere effettuata secondo le regole di calcolo già previste dall’ordinamento della medesima Cassa dei dottori commercialisti all’art. 26 del Regolamento unitario, tenendo quindi conto dell’intera anzianità contributiva complessivamente maturata presso tutte le Gestioni coinvolte. In tal senso, i giudici di merito ravvisano nell’art. 37-bis l’introduzione di una disposizione illegittima, ai fini dell’individuazione del metodo di calcolo, volta a valorizzare la sola anzianità contributiva maturata presso la Cassa e come tale in contrasto con l’art. 1 commi 245 e 246 della L. 228/2012 che valorizzano invece l’anzianità contributiva complessiva.
Tale decisione di merito viene quindi confermata anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 27844/2025, laddove si evidenzia che con l’istituto del cumulo gratuito il legislatore ha voluto far sì che quanti avessero maturato, nel corso della loro vita professionale, la medesima anzianità contributiva complessiva – egualmente contribuendo al sistema di sicurezza sociale – potessero godere, nell’ambito delle gestioni previdenziali d’iscrizione, del medesimo sistema di calcolo già previsto in seno ai propri ordinamenti, seppur rapportato al diverso periodo d’iscrizione.
In pratica, il sistema di calcolo applicato a ciascuna annualità sarà quello previsto nel periodo in cui tale annualità è maturata e, in definitiva, il sistema di calcolo retributivo non si estenderà oltre il 2004, ma sarà al più utilizzato per valorizzare le annualità antecedenti, le quali sono maturate in un periodo in cui era appunto vigente proprio il sistema di calcolo retributivo.
Invece, il sistema di calcolo contributivo si applicherà con riferimento a tutte le annualità decorrenti dal 2004, non potendo la Cassa applicare il sistema di calcolo contributivo ad annualità pregresse maturate in periodi in cui il sistema di calcolo contributivo non era stato introdotto, ancor più considerato che né la L. 335/95 né la L. 228/2012 hanno inteso introdurre il sistema di calcolo contributivo in via retroattiva.
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