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Giovedì, 23 ottobre 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Garantita la continuità all’assegno di inclusione

Spazzato via il mese di sospensione tra un rinnovo e l’altro

/ Federico ANDREOZZI

Giovedì, 23 ottobre 2025

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Il Ddl. di bilancio 2026, nel testo bollinato, contiene interventi in materia di assegno di inclusione (Adi), la misura introdotta dal 1° gennaio 2024 dall’art. 1 e ss. del DL 48/2023, con la finalità di contrastare la povertà, la fragilità e l’esclusione sociale delle fasce deboli, per mezzo di percorsi di inserimento sociale, formazione, di lavoro e politica del lavoro.

La disciplina ad oggi in vigore, all’art. 3 comma 2 del DL 48/2023, prevede che tale beneficio economico venga erogato per 18 mesi, con possibilità di rinnovo per periodi di ulteriori 12 mesi, previa sospensione di un mese. Ed è proprio su questo intervallo di un mese che interviene il Ddl. di bilancio 2026, giungendo, sostanzialmente, ad eliminarlo, riformulando il menzionato comma 2 dell’art. 3. In particolare, viene previsto che il beneficio economico, dopo un periodo continuativo di fruizione non superiore a 18 mesi, possa essere rinnovato, previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di 12 mesi allo scadere dei quali può essere rinnovato, sempre in seguito alla presentazione della domanda.

Così delineata, la norma non imporrebbe più la sospensione mensile tra un periodo di fruizione e l’altro: in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, verrebbe in tal modo garantita una maggiore costanza nel godimento del beneficio.
A ben vedere, la modifica si pone in continuità con la strada intrapresa dal legislatore che, già per il 2025, ha previsto un meccanismo ad hoc per neutralizzare gli effetti del periodo di sospensione tra la fine di un periodo di erogazione dell’Adi e l’inizio del successivo.

Tale intervento è stato attuato mediante i commi 1 e 2 dell’art. 10-ter del DL 92/2025, entrato in vigore sostanzialmente in concomitanza con la scadenza del primo periodo di 18 mesi a far data dall’introduzione della misura, ossia per coloro che avevano beneficiato dell’Adi da gennaio 2024. Con il dichiarato intento di evitare che la fruizione della misura de qua venisse sospesa per un mese, l’art. 10-ter prevede, in via eccezionale per l’anno 2025, l’erogazione di un contributo straordinario finalizzato a garantire ai fruitori dell’Adi una continuità nella copertura di tale beneficio, pari all’importo della prima mensilità di rinnovo e comunque non superiore a 500 euro. Detta misura è riconosciuta ai nuclei familiari che hanno presentato la domanda di rinnovo e sono ammessi alla fruizione del periodo ulteriore di 12 mensilità; se spettante, il contributo viene erogato con la prima mensilità di rinnovo dell’Adi e, comunque, entro il mese di dicembre.

Il Ddl. di bilancio 2026, oltre a prevedere quanto poc’anzi specificato, interviene inoltre sulle menzionate previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 10-ter, disponendo come le stesse debbano trovare applicazione anche ai nuclei familiari per cui il diciottesimo mese di percezione del beneficio dell’assegno di inclusione, prima della sospensione, ricada nel mese di novembre 2025.

Al fine di far fronte a tali novità, il Ddl. di bilancio 2026 dispone, inoltre, un incremento dell’autorizzazione di spesa di: 380 milioni di euro per l’anno 2026; 393 milioni di euro per l’anno 2027; 397 milioni di euro per l’anno 2028; 402 milioni di euro per l’anno 2029; 406 milioni di euro per l’anno 2030; 411 milioni di euro per l’anno 2031; 416 milioni di euro per l’anno 2032; 422 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033. Al tempo stesso, con riferimento all’autorizzazione di spesa inerente agli incentivi previsti a vantaggio dei datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Adi con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto a tempo di apprendistato (art. 13 comma 8 lett. b) del DL 48/2023), viene prevista una riduzione di 54 milioni di euro per l’anno 2026 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

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