Rimanenze da iscrivere al netto dei contributi
Il contributo concorre a determinare il risultato dell’esercizio in cui il bene viene venduto
Il trattamento contabile dei contributi ricevuti per l’acquisto di beni inclusi nelle rimanenze è tradizionalmente poco approfondito in dottrina.
L’argomento ha, peraltro, acquisito nuovo interesse a seguito della larghissima diffusione delle c.d. detrazioni “edilizie”.
Il documento OIC 12 (§ 56) definisce come “in conto esercizio” i contributi, dovuti in base alla legge o in base a disposizioni contrattuali, che hanno “natura di integrazione dei ricavi dell’attività” dell’impresa o “di riduzione dei relativi costi ed oneri” oppure sono “relativi all’acquisto di materiali”.
Rientrano, quindi, in questa categoria anche i contributi ricevuti per l’acquisto di beni inclusi nelle rimanenze.
A tal riguardo, il documento OIC 13 (§ 42) stabilisce che “ai fini della valutazione delle rimanenze, i contributi in conto esercizio acquisiti a titolo definitivo sono portati in deduzione al costo di acquisto dei beni in rimanenza”.
In questo modo, “la valutazione delle rimanenze permette di sospendere i costi effettivamente sostenuti, ossia al netto dei contributi ricevuti” (documento OIC 12, § 56).
In relazione alla classificazione dei relativi importi a Conto economico, i principi contabili nazionali precisano che (documento OIC 13, § 14 e documento OIC 12, § 56):
- i contributi in conto esercizio ricevuti per l’acquisto di beni inclusi nelle rimanenze sono indicati separatamente nella voce “A.5 - Altri ricavi e proventi”, in linea con quanto espressamente previsto dall’art. 2425 c.c.;
- i costi sostenuti per gli acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono rilevati tra i costi di produzione, alla voce B.6, “al lordo dei contributi in conto esercizio ricevuti per tali acquisti”;
- la variazione delle rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti è indicata nelle voci B.11 o A.2, “al netto dei contributi ricevuti”.
Il trattamento contabile riportato trova applicazione anche in riferimento alle c.d. detrazioni “edilizie”.
Il documento OIC agosto 2021 (§ 12) ha, infatti, precisato che, ove tali detrazioni riguardino interventi su beni iscritti tra le rimanenze, si applica il documento OIC 13 (§ 14), il quale prevede che le rimanenze siano iscritte al netto del contributo.
La logica di fondo del trattamento contabile in esame è che il contributo viene (seppur indirettamente, mediante una minor valorizzazione delle rimanenze di magazzino) stornato dal bilancio in cui è sorto il diritto alla percezione (momento rilevante ai fini dell’imputazione temporale dei contributi in conto esercizio, secondo le indicazioni del documento OIC 12, § 56) e rinviato (sotto forma di minor costo) all’esercizio o agli esercizi successivi, fino al momento in cui il bene viene venduto.
In tale ultimo esercizio, il costo sostenuto (ridotto del contributo ricevuto) si contrappone al ricavo derivante dalla vendita e, quindi, di fatto, il contributo concorre a determinare il risultato di periodo.
L’applicazione pratica di tali indicazioni risulta lineare ove i beni in relazione ai quali è stato riconosciuto il contributo siano interamente invenduti: l’intero ammontare dei contributi deve, infatti, essere portato in riduzione della variazione delle rimanenze.
Alcune complessità sorgono, invece, ove i beni in relazione ai quali è stato riconosciuto il contributo siano in parte venduti.
Un’applicazione puntuale del principio di competenza sarebbe garantita dalla ripartizione proporzionale del contributo sulle rimanenze finali e sulle rimanenze vendute nel corso dell’esercizio.
Tale impostazione contabile potrebbe, tuttavia, risultare complessa in presenza di rimanenze complessivamente di rilevante entità e caratterizzate da elevata velocità di rotazione.
Si pensi al caso in cui all’interno del magazzino dell’impresa fossero presenti rimanenze di differenti tipologie e il contributo fosse riconosciuto in relazione soltanto a una o alcune di queste: occorrerebbe dapprima individuare le rimanenze in relazione alle quali il contributo è stato riconosciuto e poi imputare lo stesso alle rimanenze interessate in misura proporzionale a quelle ancora in magazzino e a quelle vendute nel corso dell’esercizio.
In dottrina vi è, quindi, chi sostiene che, ove il principio contabile stabilisce genericamente che la variazione delle rimanenze è indicata a Conto economico “al netto dei contributi ricevuti”, potrebbe essere interpretato nel senso che lo standard setter ha inteso operare una semplificazione, consentendo di imputare interamente i contributi acquisiti a titolo definitivo nell’esercizio alle rimanenze finali.
Tale soluzione può evidentemente essere vagliata alla luce del principio di rilevanza di cui all’art. 2423 comma 4 c.c.
In ogni caso, è bene evidenziare che, a fronte dell’acquisizione di contributi, il valore delle rimanenze di magazzino rilevato a Stato patrimoniale non corrisponde al costo sostenuto.
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