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Venerdì, 31 ottobre 2025 - Aggiornato alle 6.00

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Amministratore di diritto non automaticamente responsabile per falso documentale e truffa

/ REDAZIONE

Venerdì, 31 ottobre 2025

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La sentenza n. 35587, depositata ieri dalla Cassazione, conferma l’assoluzione dell’amministratore (“testa di legno”) di una srl imputato per truffa (oltre che per false comunicazioni sociali), confutando le motivazioni del ricorso delle parti civili.

I giudici evidenziano come non sia corretto affermare (come hanno fatto le parti civili nel procedimento in esame) che la posizione di amministratore di diritto rende costui automaticamente responsabile degli illeciti commessi dal commercialista o da colui che aveva, di fatto, la gestione della società (in tal caso, il padre). Si deve, invece, sempre accertare quale contributo sia stato dato dall’amministratore formale alla perpetrazione dell’illecito, in considerazione del tipo di illecito posto in essere.

Se, infatti, per l’inosservanza di taluni obblighi (ad esempio, per la tenuta della contabilità) può ravvisarsi una responsabilità morale dell’amministratore di diritto, in considerazione della posizione di garanzia da lui rivestita, lo stesso non può affermarsi per il falso documentale e quindi la truffa, che viene posto in essere in unità di tempo e di luogo e può sfuggire alla cognizione dell’amministratore formale, soprattutto laddove la gestione della società sia delegata, di fatto, ad altri.

Ciò, se non esime l’amministratore di diritto da tutte le responsabilità di carattere civile connesse alla carica, non comporta, altresì, l’automatica responsabilità per gli illeciti penali, essendo il diritto penale dominato dal principio di personalità.

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