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Venerdì, 31 ottobre 2025 - Aggiornato alle 6.00

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Non lede la libera circolazione dei capitali la doppia remunerazione dei notai di due Stati membri

/ REDAZIONE

Venerdì, 31 ottobre 2025

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La Corte di Giustizia Ue, nella sentenza del 30 ottobre 2025, resa nella causa C-321/24, ha affermato che l’art. 63 § 1 del TFUE – ove si prescrive il divieto di restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e Paesi terzi – deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale gli emolumenti di un notaio ai cui servizi un erede è tenuto a ricorrere, in determinate circostanze, per redigere la dichiarazione di successione prevista dal diritto nazionale sono calcolati sulla totalità dell’attivo ereditario lordo comprendente beni situati in tale Stato membro e in un altro Stato membro, e non soltanto sull’attivo lordo corrispondente ai beni situati nel primo Stato membro, senza che siano presi in considerazione gli emolumenti pagati dall’erede per la dichiarazione di successione redatta da un notaio nel secondo Stato membro, calcolati anch’essi sulla totalità dell’attivo ereditario lordo.

Il caso di specie traeva origine da una vicenda successoria che vedeva coinvolte: un’erede cittadina francese e residente in Francia; una de cuius cittadina francese e residente in Belgio. L’asse ereditario era composto da beni mobili e immobili situati in Francia e in Belgio.

In conformità a quanto previsto dalla legislazione di entrambi i Paesi, l’erede presentava la dichiarazione di successione a mezzo di notaio sia in Francia che in Belgio e per i beni ubicati in entrambi gli Stati, contestando poi la legittimità della pretesa del notaio francese al pagamento di un onorario quantificato su tutto l’attivo lordo dichiarato, in luogo del minore attivo lordo situato in Francia.

Il Tribunale ordinario di Parigi rinviava alla Corte di Giustizia Ue la questione pregiudiziale – risolta in senso positivo – concernente la compatibilità tra il principio comunitario della libera circolazione dei capitali e il meccanismo di doppia remunerazione dei notai di due Stati membri che si occupano di una stessa successione, comprendente beni in entrambi gli Stati membri, il cui calcolo si basa per ciascun notaio sulla totalità degli attivi lordi della successione, senza tener conto della remunerazione versata all’altro notaio, allorché l’intervento del notaio è imposto per legge.

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