Termine per le iscrizioni al Registro dei revisori degli enti locali 2026 al 16 dicembre
Gli iscritti nell’elenco in vigore dal 1° gennaio 2025 dovranno comprovare il permanere dei requisiti
Con l’Informativa n. 153, pubblicata ieri, il CNDCEC ha trasmesso agli Ordini territoriali copia dell’avviso pubblico per il mantenimento dell’iscrizione e per la presentazione di nuove domande di iscrizione nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali per l’anno 2026, dal quale verranno estratti i nominativi degli organi di revisione economico-finanziaria con decorrenza dal 1° gennaio 2026.
La richiesta di mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco da parte dei soggetti già iscritti e la presentazione di nuove domande di iscrizione nello stesso perentoriamente entro le ore 12.00 del 16 dicembre 2025.
Con riferimento ai requisiti, si ricorda che:
- i crediti formativi validi sono quelli conseguiti nel periodo 1° gennaio-30 novembre 2025 a seguito della partecipazione a eventi formativi che hanno ricevuto la condivisione dei programmi da parte del Ministero dell’Interno;
- il requisito relativo allo svolgimento di precedenti incarichi di revisore dei conti, richiesto per l’inserimento nelle fasce 2 e 3 dell’elenco, deve riferirsi a incarichi, della durata di un triennio ciascuno, svolti presso enti locali, come individuati ai sensi dell’art. 2 comma 1 del DLgs. 267/2000, ossia presso Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane e Unioni di comuni.
In caso di soggetto iscritto sia al Registro dei revisori legali che all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, si terrà conto, ai fini del possesso del relativo requisito, dell’iscrizione con maggiore anzianità.
Le domande da parte dei soggetti non iscritti all’elenco 2025 dovranno essere presentate al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, esclusivamente per via telematica e tramite identità digitale (SPID, CIE e CNS) con la compilazione di apposito modello (mediante accesso all’indirizzo dait.interno.gov.it/finanza-locale), contenente i dati anagrafici e la dichiarazione del possesso dei requisiti.
Dopo l’avvenuto inserimento dei dati richiesti, entro 12 ore, i richiedenti riceveranno una PEC, da finanzalocale.prot@pec.interno.it, di comunicazione circa il buon esito dell’acquisizione della domanda, con il riepilogo di tutti i dati inseriti nel sistema. Solo il ricevimento di tale comunicazione comprova l’avvenuta acquisizione della domanda.
Coloro che, invece, risultano già iscritti nell’elenco in vigore dal 1° gennaio 2025 dovranno comprovare il permanere dei requisiti (anche in questo caso esclusivamente per via telematica all’indirizzo sopra ricordato). Al momento dell’accesso, il sistema propone tutti i dati già inseriti nella precedente iscrizione (con il solo aggiornamento automatico del numero di anni di iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e/o al Registro dei revisori legali).
L’interessato dovrà confermare o rettificare tali dati e procedere all’inserimento dei crediti formativi conseguiti nel periodo 1° gennaio-30 novembre 2025.
Se la procedura è stata correttamente eseguita, entro 12 ore, l’interessato riceverà, dall’indirizzo PEC della finanza locale, una comunicazione circa il buon esito dell’acquisizione della domanda, con il riepilogo di tutti i dati dichiarati. Solo il ricevimento di tale comunicazione comprova l’avvenuta acquisizione della domanda.
Si ricorda, infine, che i soggetti che risulteranno iscritti nell’elenco formato a seguito dell’avviso in commento sono tenuti a versare al Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 4-bis comma 2 del DL 79/2012 conv. L. 131/2012, un contributo annuo di 25 euro entro il termine del 30 aprile 2026 utilizzando esclusivamente l’apposito avviso PagoPA che sarà trasmesso via PEC ed è scaricabile dall’area riservata del professionista.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41
 
     
     
                                    
                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                     
                                         
                                         
                                        