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FISCO

Revoca del consolidato con perdite da attribuire secondo l’ultimo criterio comunicato

Tale impostazione si applica anche quando il regime del consolidato si interrompe nel corso del primo periodo d’imposta di rinnovo dell’opzione

/ Salvatore SANNA

Mercoledì, 5 novembre 2025

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Con la risposta n. 282, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul criterio di attribuzione delle perdite fiscali in caso di:
- rinnovo tacito dell’opzione per il consolidato;
- e interruzione del regime che si verifica proprio nel primo periodo di imposta di rinnovo.

Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 26 gennaio 2018 n. 2 (§ 3), in ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio, l’art. 124 comma 4 del TUIR prevede che le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi del consolidato permangano nell’esclusiva disponibilità della società o ente controllante. In alternativa, le società aderenti al regime di tassazione di gruppo possono optare per l’attribuzione di tali perdite alle società che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo, secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati.

Quanto sopra deve essere coordinato con l’art. 117 comma 3 del TUIR (innovato dal DL 193/2016), per il quale al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata.
In sede di rinnovo tacito il soggetto consolidante può modificare il criterio utilizzato, ai sensi dell’art. 124 comma 4 del TUIR per l’eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di revoca dell’opzione, comunicandolo nel quadro OP della dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare l’opzione.

In questo modo, il criterio applicabile in caso di interruzione o di revoca diventa l’ultimo comunicato in sede di opzione o di rinnovo in relazione a tutte le perdite da attribuire al momento dell’evento interruttivo, indipendentemente quindi dal periodo in cui sono maturate e senza tenere conto di alcuna stratificazione nella formazione delle stesse, anche nel caso in cui sia stato medio tempore modificato il criterio di attribuzione (in questo senso, si veda anche la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 21 marzo 2022 n. 129).

Inoltre, riprendendo un passaggio della circolare n. 2/2018, la risposta n. 282/2025 osserva che tale manifestazione di volontà si considera vincolante esclusivamente per il triennio per la quale la stessa è esercitata ed esplica i suoi effetti soltanto se l’evento interruttivo (o la revoca) si realizza nel periodo considerato.
In mancanza di quest’ultimo, i criteri potranno essere modificati nella comunicazione relativa al successivo rinnovo triennale, con la conseguenza che i criteri indicati in quest’ultima avranno valenza anche in relazione alle perdite maturate nei periodi precedenti (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 2/2018).

Nel caso di specie, il regime della tassazione di gruppo relativo al triennio 2022-2023-2024 si è rinnovato tacitamente (ossia, automaticamente) anche per il triennio 2025-2026-2027 a decorrere dal 1° gennaio 2025, in assenza di revoca.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, questo implica che la modifica del criterio di attribuzione delle perdite residue che il soggetto consolidante manifesta in occasione del rinnovo tacito (per il 2025), risulta pienamente efficace.

Non viene dunque considerato un impedimento la circostanza che il regime del consolidato si interrompa nel corso del primo periodo d’imposta di rinnovo (2025), in quanto si afferma che “la possibilità di modificare il criterio di attribuzione delle perdite residue e la conseguente efficacia della stessa richiedono solamente che sia configurabile il rinnovo (tacito) dell’opzione per la tassazione di gruppo e, dunque, l’efficacia dell’opzione, anche per il successivo triennio, del consolidato in essere”.
Pertanto, si conclude che la modifica del criterio di attribuzione delle perdite residue avvenuta in occasione del rinnovo tacito per il triennio 2025-2026-2027 risulta efficace pur interrompendosi il regime di tassazione di gruppo nel corso del primo esercizio del triennio (2025) successivo al rinnovo.

Comunque necessaria la compilazione del quadro OP

Dal punto di vista dichiarativo, limitatamente al caso di specie, si ritiene valida la modifica del criterio di attribuzione delle perdite in caso di interruzione o revoca del consolidato fiscale, avvenuta attraverso la presentazione, nel febbraio 2025, del modello “Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione Irap”.
Infatti, poiché non era ancora disponibile REDDITI SC 2025, è stato utilizzato tale modello per comunicare il nuovo criterio di attribuzione delle perdite.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate conferma che si deve comunque indicare la modifica del criterio in parola nel quadro OP della dichiarazione modello REDDITI SC 2025, periodo d’imposta 2024, esattamente come ha fatto il soggetto consolidante.

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