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Giovedì, 6 novembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Ritenuta per gli agenti che operano in Italia a carico della S.O.

Questo meccanismo vale anche per le commissioni dovute dalla casa madre estera

/ REDAZIONE

Giovedì, 6 novembre 2025

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Con la risposta n. 286, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha confermato il ruolo di sostituto di imposta della stabile organizzazione italiana per le commissioni dovute dalla casa madre estera a broker e agenti che operano nel mercato assicurativo italiano.

Il caso di specie riguarda un’impresa di assicurazione con sede legale in Belgio, autorizzata alla prestazione di servizi in Italia, che ha esternalizzato l’attività di sottoscrizione delle polizze e le correlate attività, per il mercato Ue e See. In particolare, i c.d. managing agent sono autorizzati a:
- sottoscrivere direttamente le polizze e assumere rischi in nome e per conto dell’impresa di assicurazione;
- delegare la sottoscrizione a intermediari, denominati coverholder;
- delegare l’eventuale gestione dei sinistri ai coverholder o a loss adjuster esterni.
Inoltre, l’impresa estera stipula direttamente contratti con broker accreditati, i quali sottoscrivono accordi con broker locali.

In sintesi, si tratta di rapporti rispetto ai quali la stabile organizzazione italiana non risulta direttamente coinvolta.
In linea generale, gli enti e le società non residenti assumono la qualifica di sostituto d’imposta ex art. 23 del DPR 600/73 limitatamente ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia (C.M. 23 dicembre 1997 n. 326).

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate applica il principio dell’unicità soggettiva fra il soggetto estero e la stabile organizzazione operante in Italia per il quale il soggetto estero risulta rappresentato fiscalmente nel territorio direttamente dalla S.O. (ris. Agenzia delle Entrate 16 gennaio 2019 n. 5).

Infatti, si precisa che anche se l’ordinamento italiano attribuisce alla stabile organizzazione una sufficiente autonomia, al punto da assoggettarla a particolari obblighi e adempimenti (tenuta della contabilità, veste di sostituto d’imposta, obbligo di tenuta di particolari evidenze contabili), si tratta, di fatto, di obblighi giuridicamente imputabili al soggetto non residente per l’attività dal medesimo svolta in Italia attraverso la stabile organizzazione.

Pertanto, si ritiene che il trasferimento da parte dei corrispondenti locali alla S.O. ITA dei premi assicurativi al netto delle commissioni spettanti, seppur contrattualmente pattuite con l’impresa belga nel caso dei coverholder e con il broker accreditato nel caso di broker locali, rappresenti il momento del pagamento delle commissioni al verificarsi del quale ricorre l’obbligo di operare la ritenuta ex art. 25-bis del DPR 600/73.

Allo stesso modo, anche il trasferimento dei premi assicurativi da S.O. ITA ai broker accreditati (che a loro volta li trasferiranno all’impresa al netto delle commissioni loro spettanti) si ritiene che S.O. ITA debba assumere il ruolo di sostituto di imposta e, per l’effetto, sia tenuta ad operare la ritenuta sui tali redditi al momento del pagamento a soggetti residenti o non residenti con stabile organizzazione in Italia.

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