Rappresentante fiscale anche per le banche estere con stabile organizzazione
La complessità tecnica degli obblighi fiscali previsti per il rappresentante autorizza la compresenza delle due figure
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 16 gennaio 2019 ha analizzato alcuni aspetti procedurali facenti capo agli intermediari finanziari non residenti, precisando che, se tali intermediari hanno in Italia una stabile organizzazione così come definita dall’art. 162 del TUIR, la quale non svolge però attività di custodia di titoli, essi sono tenuti alla nomina di un rappresentante fiscale per gli obblighi previsti dall’art. 9 del DLgs. 239/96, dall’art. 27-ter del DPR 600/73 e da altre disposizioni fiscali riguardanti i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria, ancorché in linea generale la figura del rappresentante fiscale e quella della stabile organizzazione siano incompatibili.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, la complessità ...
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