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Martedì, 11 novembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

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Modificate le condizioni per la differenziazione delle aliquote IMU da parte dei Comuni

/ REDAZIONE

Martedì, 11 novembre 2025

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In attuazione dell’art. 1 comma 756 della L. 160/2019, il Ministero dell’Economia e delle finanze, con il DM 6 novembre 2025 (in corso di pubblicazione sulla G.U.), ha modificato e integrato le condizioni in base alle quali i Comuni, per la determinazione delle aliquote IMU, possono introdurre ulteriori differenziazioni all’interno delle fattispecie circoscritte dal DM 7 luglio 2023.
Le predette condizioni vengono individuate dall’allegato A del DM 6 novembre 2025 (che sostituisce l’allegato A precedentemente approvato con il DM 6 settembre 2024).

A partire dall’anno 2026, i Comuni, per differenziare le aliquote IMU (all’interno dei range individuati dai commi 748-755 dell’art. 1 della L. 160/2019) dovranno dunque attenersi alle fattispecie ed alle condizioni definite dal DM 6 novembre 2025.
A tale riguardo, con comunicato del 10 novembre 2025, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha segnalato che, a partire da domani, mercoledì 12 novembre, sarà resa disponibile per i Comuni, all’interno del Portale del federalismo fiscale, l’applicazione informatica attraverso la quale elaborare e trasmettere il prospetto delle aliquote per l’anno 2026 (da redigere seguendo le apposite Linee guida aggiornate).

Resta in ogni caso fermo che, ai sensi dell’art. 1 comma 767 della L. 160/2019, le aliquote adottate dal Comune hanno effetto per l’anno di riferimento se sono pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno (a tal fine, il Comune deve inserire il prospetto delle aliquote nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell’anno di riferimento).
Il mancato rispetto dei termini prescritti comporta, a partire dal 2025, l’applicazione delle aliquote IMU “di base” individuate dai commi 748-755 dell’art. 1 della L. 160/2019.

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