Dal 2026 solo conguaglio ordinario per i lavoratori marittimi
Con il messaggio n. 3368, pubblicato ieri, l’INPS è intervenuto con riferimento ai lavoratori del settore marittimo e dell’aviazione civile, rendendo noto che dal 1° gennaio 2026 per le prestazioni diverse dalla tutela per la malattia, i datori di lavoro dovranno avvalersi unicamente dell’ordinario sistema di anticipazione e conguaglio.
In via preliminare, si ricorda che per le tutele della malattia dei lavoratori marittimi ex IPSEMA, le relative prestazioni dal 1° gennaio 20214 sono erogate direttamente dall’INPS.
Invece, per le tutele diverse dalla malattia, ossia le indennità per congedi parentali, maternità, paternità, allattamento, assistenza a persone con disabilità e donazione di sangue o midollo osseo, con la circolare n. 173/2015 l’INPS ha concesso ai datori di lavoro la facoltà di optare per il pagamento anticipato delle stesse, ponendo a conguaglio le somme anticipate a tale titolo con i contributi dovuti. In mancanza di tale opzione, le prestazioni sono erogate direttamente dall’Istituto previdenziale.
Invece, a partire dal 1° gennaio del 2026, tale scelta facoltativa si intende superata, con conseguente applicazione del solo sistema ordinario di anticipazione e conguaglio delle prestazioni diverse da quelle previste per la malattia.
Operativamente, sulle posizioni contributive caratterizzate con Codice Statistico Contributivo (CSC) 1.15.02 e CA “2N” e con CSC 1.21.01, 1.15.04, 1.15.04 e CA “2X”, i datori di lavoro devono procedere al conguaglio delle prestazioni diverse dalla malattia anticipate ai propri dipendenti.
Il conguaglio riguarderà solo i lavoratori in continuità di rapporto di lavoro, nonché i lavoratori marittimi in relazione ai quali l’evento tutelato si verifica in vigenza del rapporto di lavoro.
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